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Articolo 362 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Inventario

Dispositivo dell'art. 362 Codice Civile

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario [36, 769 ss. c.p.c.](1) dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa [46].

L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare [43, 45] il termine se le circostanze lo esigono.

Note

(1) Gli atti preliminari sono la redazione dell'inventario, mediante descrizione dei beni, e la prestazione di cauzione, se imposta dal giudice: entrambi rivestono una funzione cautelativa, e sono atti obbligatori pena la rimozione del tutore ai sensi dell'art. 384 del c.c..

Ratio Legis

La funzione dell'inventario è assai rilevante per evitare la dispersione dei beni appartenenti al minore, e per assicurare al tutore una responsabilità limitata a quanto redatto, stante l'obbligo di conservare e restituire i beni inventariati una volta terminata la tutela.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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