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Articolo 349 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Giuramento del tutore

Dispositivo dell'art. 349 Codice Civile

Il tutore, prima di assumere l'ufficio(1), presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza [353].

Note

(1) Il giuramento, da prestarsi entro 10 giorni dalla nomina (secondo quanto desumibile in via analogica dall'art. 362 del c.c.), rende la connotazione pubblicistica dell'istituto della tutela, essendone un presupposto indefettibile e prodromico all'esercizio dell'ufficio di tutore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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