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Articolo 361 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Provvedimenti urgenti

Dispositivo dell'art. 361 Codice Civile

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare [344] di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine [78] del minore, i provvedimenti urgenti(1) che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio [369 ss. c.c.]. Il giudice può procedere, occorrendo, alla apposizione dei sigilli [752 c.p.c.], nonostante qualsiasi dispensa.

Note

(1) Il giudice tutelare è competente per tutti i provvedimenti urgenti inerenti la cura del minore e per conservare ed amministrare il patrimonio, nel lasso di tempo intercorrente tra l'apertura della tutela all'assunzione delle funzioni da parte del tutore: in concreto però non potrà egli stesso essere parte attiva della tutela, dovendo gli atti essere compiuti da un curatore speciale all'uopo nominato.

Ratio Legis

La ratio della disposizione consiste nell'assicurare una continuità di esercizio della potestà sul minore, anche nei brevi intervalli di tempo antecedente l'inizio delle funzioni della tutela.

Spiegazione dell'art. 361 Codice Civile

L'art. 361 provvede a risolvere il problema relativo alla determinazione del momento in cui sorge la responsabilità del tutore e gli obblighi per gli atti conservativi e di amministrazione che non ammettono dilazione, e ad eliminare, in conseguenza, l'inconveniente della incertezza sulla situazione intermedia determinatasi tra l'apertura della tutela e l'assunzione effettiva dell'ufficio da parte del nominato.
Non disponendo specificamente il codice del 1865, si discuteva in dottrina circa il momento nel quale quegli obblighi e quella responsabilità del tutore si dovessero fare sorgere, e le soluzioni risentivano della necessità pratica di colmare i periodi anche larghi di tempo durante i quali non vi era una persona che avesse cura del minore e dell'amministrazione del suo patrimonio, sia pure limitata agli atti che non ammettono dilazione; e nello stesso tempo della difficoltà di conciliare questa esigenza con la considerazione degli interessi del tutore, il quale non può essere ritenuto responsabile per la gestione di una tutela di cui ignori l'apertura.
Dall'art. 361 e dall'art. 370 si può dedurre che il tutore nel momento e solo dal momento dell'assunzione dell'ufficio acquista la competenza limitata all'amministrazione degli affari che non ammettono dilazione, mentre assume la competenza piena connessa all'ufficio tutelare solo dopo il compimento dell'inventario. Conseguentemente la responsabilità del tutore, sia pure limitatamente agli atti che ricadono nei confini della prima più ristretta competenza, non si può far decorrere se non dal momento dell' assunzione dell' ufficio, cioè dopo la prestazione del giuramento. L'art. 361, autorizzando il giudice tutelare a dare i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura della persona minore o per conservare e amministrare il patrimonio, prima che il tutore o il protutore abbiano assunto le rispettive funzioni, evita l'inconveniente di un periodo di tempo durante il quale non vi sia alcuno che abbia cura del minore e ne amministri il patrimonio: con tale mezzo si evita egualmente l'inconveniente di una prematura responsabilità del tutore.
Al fine di garantire il patrimonio del minore contro ogni possibile dispersione, è data inoltre facoltà al giudice tutelare di procedere, nonostante qualsiasi dispensa, all'apposizione dei sigilli.
Nello stesso articolo 361 si prevede anche l'ipotesi che solo il protutore abbia assunto le funzioni inerenti al suo ufficio: in tale ipotesi, opportunamente considerata, perché può avvenire che il tutore a cagione della distanza del luogo in cui occasionalmente si trovi da quello in cui si apre la tutela, o per altre cause, non possa assumere subito le funzioni ad esso attribuite, il protutore deve avere cura del minore e compiere gli atti di amministrazione che non ammettono dilazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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