Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare [344] di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine [78] del minore, i provvedimenti urgenti(1) che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio [369 ss. c.c.]. Il giudice può procedere, occorrendo, alla apposizione dei sigilli [752 c.p.c.], nonostante qualsiasi dispensa.