Il giudice tutelare [344](1) può sempre esonerare [43, 45] il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso(2) e vi sia altra persona atta a sostituirlo [352](3).
Il giudice tutelare [344](1) può sempre esonerare [43, 45] il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso(2) e vi sia altra persona atta a sostituirlo [352](3).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!
Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.
“Nel caso di istanza di esonero dall'Ufficio di Tutore e di Pro-tutore, adducendo motivi personali e/o di lavoro (nel caso del Tutore) e di salute (nel caso del Pro-tutore), questi motivi devono necessariamente essere documentati al Giudice? Grazie. Cordiali saluti.”
L’art. 426 del c.c. stabilisce il limite massimo di durata dell’ufficio del tutore, che, però, non si applica a chi abbia uno stretto rapporto (di parentela/convivenza) con l’incapace.
Il tutore che fa istanza per essere esonerato dall’ufficio dovrà necessariamente documentare la sua richiesta, trattandosi di un munus di pubblico interesse.
Anche il protutore, che rappresenta l'incapace in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore e che può, inoltre, sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione, può allo stesso modo chiedere l’esonero, previa dimostrazione della giusta causa. Egli non può, però, presentare la richiesta di esonero contestualmente a quella del tutore, dovendone fare le veci: il protutore rimane, infatti, in carica almeno per il tempo necessario alla sostituzione del tutore assente. In questo caso, spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.