Sono dispensati dall'ufficio di tutore:
- 1) (1);
- 2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 3) i membri del Sacro Collegio;
- 4) i Presidenti delle Assemblee legislative;
- 5) i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4, 5, possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa (2).
Note
(1)
Il numero è divenuto inoperante a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato, in quanto concernente la dispensa dei principi della famiglia reale.
(2)
In determinate situazioni eccezionali, il legislatore ha operato una dispensa dall'ufficio (di norma obbligatorio); nel caso della dispensa in esame essa è legale, cioè opera di diritto senza preventiva richiesta da parte dell'interessato.