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Articolo 363 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Formazione dell'inventario

Dispositivo dell'art. 363 Codice Civile

(1)L'inventario [362] si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare [344], con l'intervento del protutore [360] e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia [46].

Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede euro 7,75.

L'inventario è depositato presso il tribunale.

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità [367, 368].

Note

(1) L'articolo è stato così modificato dall'art. 141 del D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51.

Ratio Legis

La previsione di rigide formalità per la redazione dell'inventario ha lo scopo di garantire la sua rispondenza al vero e la sua completezza. Questa esigenza, comune a tutte le ipotesi di inventario, è ancora più sentita in relazione alla tutela, tenuto conto delle finalità dell'istituto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 363 Codice Civile

Cass. civ. n. 10801/1997

Nella formazione dell'inventario a norma dell'art. 363 c.c., la circostanza che l'inventario stesso sia stato richiesto ed effettuato oltre i termini di legge può incidere sulla responsabilità dei soggetti che hanno dato luogo al ritardo ma non influisce sulla natura dell'atto compiuto dal notaio. Consegue che anche in tal caso l'inventario dev'essere compiuto alla presenza di due testimoni, come previsto dall'art. 363, senza che possa richiamarsi la disciplina prevista dall'art. 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il notaio delegato dal giudice aveva l'obbligo di farsi assistere dai testimoni).

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