Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda [353] dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:
- 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
- 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
- 3) (1);
- 4) i militari in attività di servizio;
- 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- 6) chi ha più di tre figli minori;
- 7) chi esercita altra tutela;
- 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- 9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela(2).
Note
(1)
Numero abrogato dall'art. 161 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
In determinate situazioni eccezionali, il legislatore ha operato una dispensa dall'ufficio (di norma obbligatorio); nel caso della dispensa in esame essa è facoltativa, cioè opera solo a seguito della domanda presentata dall'interessato allo stesso giudice che ha effettuato la nomina.