Il tutore che cessa dalle funzioni [383] deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare(1). Questi può concedere una proroga [263 c.p.c.].
Il tutore che cessa dalle funzioni [383] deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare(1). Questi può concedere una proroga [263 c.p.c.].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 22063/2017
In base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere; pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui.Cass. civ. n. 9781/1995
L'art. 385 c.c., a carico del tutore il quale cessi comunque dalle sue funzioni, detta un obbligo generale di rendiconto che trova la propria ragione nell'esistenza che i soggetti interessati svolgano il pieno controllo sull'attività espletata e che siano accertate le posizioni debitorie o creditorie del tutore nei confronti dello stesso amministrato. Detto obbligo non viene meno neppure nei confronti del tutore provvisorio che cessi dall'incarico a seguito della morte dell'interdicendo, ricorrendo anche in questo caso l'esigenza di consentire agli eredi di verificare la gestione del tutore provvisorio e di recuperare i beni dell'interdicendo eventualmente in suo possesso.
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“Ho ereditato dei beni da mio zio interdetto, che aveva un avvocato come tutore. Nella dichiarazione di successione, l'avvocato si è trattenuto dei soldi per la liquidazione del compenso del tutore. Ma il tutore lo pagano gli eredi?”
L'ufficio tutelare è gratuito. L'eventuale indennità corrisposta al tutore ai sensi dell'art. 379 del c.c. non si pone in contrasto con il carattere di gratuità della tutela, perché essa va considerata come un rimborso delle spese sostenute e dei mancati guadagni del soggetto che non ha avuto la possibilità di dedicarsi pienamente alla cura dei propri interessi.
Nel caso di specie, sarà opportuno che l'avvocato giustifichi la trattenuta degli importi, lecita nei limiti sopra descritti, non potendosi parlare di un diritto di "retribuzione" in capo al tutore.