Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione(1), determinandone l'ammontare e le modalità.
Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.
Note
(1)
Unitamente alla redazione dell'inventario (di cui all'art. 362 del c.c.), la prestazione della cauzione è uno dei due atti preliminari avente funzione cautelativa.