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Articolo 376 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Vendita di beni

Dispositivo dell'art. 376 Codice Civile

Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo(2).

[abrogato](3)

Note

(1) Il mancato reimpiego del prezzo, e quindi la violazione delle precedenti disposizioni, rileva per quanto concerne il rapporto tra minore e tutore, originando solamente sanzioni in capo a quest'ultimo; non costituisce quindi motivo di nullità della vendita.
(2) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(3) Comma abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").

Spiegazione dell'art. 376 Codice Civile

Prima della "Riforma Cartabia", il sistema delle autorizzazioni era suddiviso tra competenza del giudice tutelare e competenza del tribunale.
Oggi, la funzione di autorizzazione al compimento di atti da parte di persone incapaci è concentrata unicamente nelle mani del giudice tutelare, come si ricava dalla riformulazione del primo comma della disposizione in commento e dall'abrogazione del secondo comma.
Dalle suddette disposizioni, si deduce tra l'altro che il tutore può, senza bisogno di autorizzazione alcuna:
  1. acquistare i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
  2. assumere obbligazioni che riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
  3. fare locazioni di immobili entro i nove anni, purché non si prolunghino oltre l'anno dalla maggiore età;
  4. promuovere azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, azioni possessorie o di sfratto e azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi (arg. ex art. 374);
  5. alienare i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento (arg. ex art. 375, n. 1).
La "Riforma Cartabia" ha notevolmente inciso sulla presente disposizione, sulla scorta della generale volontà di riordino dei procedimenti in Camera di Consiglio, così come demandata dalla Legge Delega.
In particolare, l'idea della Riforma è stata quella di ridurre il potere del tribunale in composizione collegiale solo ai casi in cui sia prevista la presenza del pubblico ministero o quando sia necessario valutare la veridicità delle stime effettuate o l'adeguata gestione di questioni di interesse comune.
Seguendo l'obiettivo programmatico delineato, è stata eliminata la competenza del tribunale per le autorizzazioni riguardanti l'esecuzione di atti da parte di persone incapaci (sia minori che adulti soggetti a misure di protezione). Questa competenza è ora concentrata esclusivamente nella figura del giudice tutelare.

Allo stesso modo, l'articolo 374 c.c. è stato riformulato, per assegnare al giudice tutelare la competenza per tutte le situazioni in cui è richiesta un'autorizzazione nell'interesse dell'incapace, inclusi i casi precedentemente contemplati nell'articolo 375 c.c. (che prevedeva l'autorizzazione del collegio), il quale è stato abrogato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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