Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo(2).
[abrogato](3)
Note
(1)
Il mancato reimpiego del prezzo, e quindi la violazione delle precedenti disposizioni, rileva per quanto concerne il rapporto tra minore e tutore, originando solamente sanzioni in capo a quest'ultimo; non costituisce quindi motivo di nullità della vendita.
(2)
Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(3)
Comma abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").