Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore [1992, 2003] e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito(1) [251] designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.
Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione(2).
Note
(1)
Il deposito preventivo, da parte del tutore, andrà necessariamente effettuato presso un istituto di credito o di raccolta del risparmio e di erogazione del credito posto sotto il regolare controllo del M.E.F. (Ministero Economia e Finanze).
(2)
Le sanzioni per la violazione di detti obblighi sono: la rimozione dall'ufficio, e la responsabilità patrimoniale di cui all'
art. 2740 del c.c. per i danni eventualmente arrecati al minore.