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Articolo 346 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Nomina del tutore e del protutore

Dispositivo dell'art. 346 Codice Civile

Il giudice tutelare [344], appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela [345], procede alla nomina(1) del tutore e del protutore.

Note

(1) Il provvedimento di nomina del tutore ha funzione costitutiva, riveste la forma del decreto motivato, revocabile e modificabile anche d'ufficio, e sarà reclamabile presso il tribunale per i minorenni (art. 45 disp. att.).
L'assunzione delle funzioni è obbligatoria e non è pertanto necessaria l'accettazione.

Brocardi

Datus tutor, ad universum patrimonium datus esse creditur

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

179 E' stata soppressa nell'art. 346 del c.c. la menzione, che si faceva nel progetto, del provvedimento, col quale il giudice nomina il tutore e il protutore, perché è sembrato preferibile stabilire in via generale, nelle disposizioni di attuazione del codice, la forma dei provvedimenti che il giudice tutelare può adottare. Analogamente è stato fatto in tutti gli altri casi in cui nel progetto era indicato che il giudice tutelare provvedeva con decreto.

Massime relative all'art. 346 Codice Civile

Cass. civ. n. 17104/2019

È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale il tribunale decida in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare che ha rigettato la richiesta di sostituzione di un tutore, trattandosi di provvedimento che, adottato nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è privo del carattere della decisorietà, configurandosi come intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, insuscettibile di passare in cosa giudicata, essendo sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 08/02/2017).

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Consulenze legali
relative all'articolo 346 Codice Civile

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Francesco chiede
venerdì 08/07/2011 - Calabria

Con la morte del tutore, il protutore può riscuotere la pensione dell'interdetto?”

Consulenza legale i 22/07/2011

Il protutore nominato dallo stesso Giudice Tutelare che ha nominato il tutore non è un generico sostituto del tutore ma ha due funzioni specifiche: rappresenta l’interesse del minore quando il suo interesse è in conflitto con l’interesse del tutore (art. 379 del c.c.art. 380 del c.c. – [[386]]) e sostituisce il tutore quando questi viene definitivamente a mancare (art. 360 del c.c.) con l’obbligo in tale caso di promuovere subito la nomina di un nuovo tutore.

Per quanto riguarda, nel caso specifico, la riscossione della pensione, certamente sarà stata fatta un’apposita delega al tutore (oggi deceduto), si crede, pertanto, conveniente informare simultaneamente il Giudice tutelare e la Direzione Inps competente, per ottenere una delega provvisoria rilasciata in base all’attestazione da parte dell’autorità giudiziaria che il protutore si trova in una delle ipotesi per cui è legalmente abilitato a fare le veci del tutore a vantaggio dell’interdetto e per poter, quindi, legittimamente riscuotere la pensione.