(massima n. 1)
A norma dei regolamenti parlamentari, il gruppo parlamentare è costituito all'inizio di ogni legislatura e non può, quindi, ritenersi continuazione o prosecuzione di un gruppo della precedente legislatura, con la cui fine si verifica la sua estinzione, sicché va escluso ogni fenomeno di successione nel debito in capo al diverso soggetto venuto ad esistenza successivamente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che aveva escluso la responsabilità di un gruppo parlamentare per le obbligazioni, quale datore di lavoro, nei confronti di una lavoratrice subordinata assunta da un precedente gruppo). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/04/2012)