(massima n. 1)
Il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c. è compatibile con la sua richiesta da parte dello studio associato, che risulti legittimato a chiederlo, se, sul piano sostanziale, ricorre la duplice condizione dello svolgimento essenzialmente personale della prestazione, per come eseguita dal professionista e della riferibilità del credito, ancora al medesimo prestatore, in ciò spiegandosi la pertinenza, secondo la ratio di commisurazione retributiva disegnata nella norma. L'onere della prova, competendo alla struttura, si risolve pertanto nella dimostrazione che la prestazione ha avuto origine da un incarico conferito per attività personale e così svolta e che poi il credito insinuato, per accordi tra gli associati o altra vicenda dispositiva, si riferisce proprio a quella prestazione, altrimenti versandosi - almeno presuntivamente - in una attribuzione pro quota di utili e al di fuori della circoscritta (anche temporalmente) area protettiva fatta propria dalla causa retributiva del privilegio.