(massima n. 1)
L'esistenza di un'associazione non č condizionata ad alcuna formalitā e per la sua costituzione non č quindi necessario né l'atto pubblico, prescritto soltanto per il conseguimento della personalitā giuridica e neppure, salvo i casi specificamente disciplinati, l'atto scritto. La circostanza che quest'ultimo sia necessario per procedere alla trascrizione degli acquisti di diritti reali immobiliari, non incide sulla validitā di questi ultimi ma solo sulla loro opponibilitā a terzi.