Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4138 del 14 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei rapporti tra gli associati deve essere rinvenuta la fonte primaria della disciplina dell'ordinamento interno e dell'amministrazione delle associazioni non riconosciute, accordi ai quali č rimessa anche la individuazione delle persone legittimate a stare in giudizio per conto della associazione non riconosciuta (art. 36 cod. civ.). Gli associati possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolaritā di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati; sussiste quindi la legittimazione attiva della associazione non riconosciuta come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici.

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