(massima n. 1)
Nei rapporti tra gli associati deve essere rinvenuta la fonte primaria della disciplina dell'ordinamento interno e dell'amministrazione delle associazioni non riconosciute, accordi ai quali č rimessa anche la individuazione delle persone legittimate a stare in giudizio per conto della associazione non riconosciuta (art. 36 cod. civ.). Gli associati possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolaritā di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati; sussiste quindi la legittimazione attiva della associazione non riconosciuta come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici.