(massima n. 1)
La natura privatistica di un'associazione costituta al solo scopo di attribuire vantaggi morali o materiali ai suoi soci, quale il circolo sottufficiali di Roma dell'aeronautica militare, non viene meno per il fatto dell eventuale coincidenza di quello scopo con finalitą di ordine generale dello Stato, né per il fatto che lo statuto, in relazione alla qualitą di pubblici dipendenti degli associati, riconosca ai loro superiori determinati poteri d'intervento. Anche in tale situazione, pertanto, deve escludersi che le deliberazioni degli organi di detta associazione configurino atti amministrativi, e deve conseguentemente affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande rivolte ad impugnare le deliberazioni medesime.