(massima n. 1)
Non č configurabile a carico dei coordinatori e del presidente di un partito politico una responsabilitā per la mancata attuazione di una promessa di candidatura verso un militante, trattandosi di una promessa priva di carattere negoziale, sicchč quest'ultimo non puō pretendere nč il risarcimento del danno per la mancata candidatura promessa nč il rimborso degli oneri sostenuti per la partecipazione al progetto politico. L'attivitā politica, infatti, č improntata a libertā decisionale il cui corretto od infedele esercizio č rimesso esclusivamente al giudizio degli elettori, mentre diversamente opinando si finirebbe per condizionare l'attivitā dei partiti, interferendo nella formazione delle liste elettorali e, in definitiva, nella libera espressione del voto alla quale i partiti "concorrono" esercitando, unitamente alle altre formazioni sociali, una funzione strumentale di proposta e di raccordo tra i cittadini e le istituzioni ex art. 49 Cost. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/04/2015)