Al fine di comprendere quanto di recente affermato dalla Cassazione, è preliminarmente necessario ricordare che il delitto di diffamazione è previsto all’art. 595 c.p. e si integra quando un soggetto offende l’altrui reputazione comunicando con più persone (almeno due). Tale reato, nella sua forma semplice, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino ad euro 1.032,00. Il bene giuridico tutelato è la reputazione della persona offesa, che secondo la tesi prevalente consiste nell’onore in senso oggettivo, inteso come considerazione che il mondo esterno ha dell’individuo.
È altrettanto necessario rimembrare che tale delitto può essere scriminato dall’esercizio del diritto di critica.
L’art. 51 c.p., infatti prevede che l’esercizio di un diritto esclude la punibilità del soggetto e ciascun consociato gode del diritto di dissentire dalle opinioni altrui, censurandole. Questa facoltà, invero, si configura come espressione del diritto manifestazione del pensiero, costituzionalmente tutelato all’art. 21 Cost.
Per avere valenza scriminante, la critica – come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – deve però rispettare i parametri della pertinenza (intesa come relazione stretta tra l’offesa e l’atto criticato) nonché della continenza (intesa come correttezza delle modalità di espressione che, pur potendo essere “graffiante”, non deve essere inutilmente offensiva), ferma la verità del fatto storico oggetto dell’opinione espressa.
Ebbene, con la citata sentenza, la Suprema Corte ha richiamato questi approdi giurisprudenziali e li ha calati nello specifico campo dei rapporti tra l’esercizio della critica giudiziaria e le offese rivolte a componenti dell’ordine giurisdizionale.
La Corte, infatti, ha chiarito che l’offesa all’onere di un magistrato integra:
- una legittima critica giudiziaria quando le espressioni utilizzate, pur essendo aspre, si limitino ad evidenziare una negligenza del magistrato o ad esprimere un dissenso o una valutazione negativa della preparazione professionale;
- il reato di diffamazione quando le espressioni utilizzate non si limitino ad una valutazione di professionalità o di non condivisibilità del provvedimento giurisdizionale, ma si spingano – senza essere corroborate da alcuna prova – a dipingere la persona del magistrato come non imparziale: tali espressioni, invero, sono infamanti e inutilmente umilianti e sono tali da configurarsi come mera aggressione personale al magistrato, lesiva della stima di cui gode.
Il caso giunto all’attenzione della Corte, in particolare, riguardava alcune accuse di parzialità, dettata essenzialmente da ragioni politiche, rivolte da un avvocato, a seguito dell’emanazione di un provvedimento ad esso sfavorevole, al Giudice che ne era autore e contenute in una missiva inoltrata alla persona offesa nonché al Presidente del Tribunale e al cliente.
Esclusa dunque l’esimente ex art. 598 c.p. nonché la scriminante di cui all’art. 51 c.p., il Giudice di Pace prima e il Tribunale poi avevano condannato il legale per diffamazione.
Avverso la sentenza di secondo grado, dunque, l’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione, dolendosi – per quanto qui di rilievo – del mancato riconoscimento della causa di non punibilità e della scriminante: la Corte, tuttavia, ha confermato la condanna sulla scorta delle considerazioni innanzi riportate.