Ai sensi dell'articolo
9 Cost., la
Repubblica deve promuovere lo
sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, tutela inoltre il
paesaggio e dil patrimonio storico ed artistico della nazione. Tramite tale norma l'ordinamento considera fondamentale la cultura, come mezzo per lo sviluppo spirituale della persona e della comunità.
L'articolo 33, ribadendo che la scuola è aperta a tutti, inclusi gli stranieri, sancisce che
l'insegnamento dell'arte e della scienza è libero, come libero ne è l'esercizio.
La libertà dell'arte e della scienza, specificazione della generale libertà di pensiero di cui all'art.
21 Cost., implica che ciascuno può esprimerle secondo la propria scelta ed ispirazione, senza che lo Stato possa imporre una certa forme di manifestazione.
La libertà d'insegnamento, del pari, significa possibilità per il docente di scegliere il mezzo con cui manifestare il proprio pensiero, le teorie che intende professare e, soprattutto, il metodo di insegnamento. Rispetto a ciò esistono due limiti: il primo, di carattere generale, che consiste nel rispetto della libertà di opinione dei singoli alunni; il secondo, che si impone solo agli insegnati di religione, in base al quale essi devono essere scelti dall'autorità ecclesiastica ed i programmi di insegnamento, i libri di testo e le modalità di organizzazione devono essere approvati dalla CEI.
A livello comunitario, la libertà in esame è disciplinata dall'art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'
Unione Europea, secondo il quale "
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata". La formulazione di questa norma è più corretta in quanto non sono "
l'arte è la scienza" che devono essere proclamate, essendolo per definizione, bensì "
le arti e la ricerca scientifica", che sono suscettibili di essere strumentalizzate.
Per quanto concerne il comma 2,
l'istruzione inferiore è obbligatoria e garantita a tutti, garantendosi in tal modo il raggiungimento di un grado minimo d'istruzione, al di sotto del quale l'ordinamento ritiene che l'individuo non sia in grado di partecipare all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Come specificato dal comma 3, lo Stato non ha il monopolio dell'istruzione, dato che qualunque ente, pubblico o privato, può liberamente istituire scuole, al fine di impartire qualsiasi tipo di istruzione, purché ciò avvenga senza oneri per lo Stato.
E' evidente che in questo caso si pone un potenziale conflitto con la libertà di insegnamento di cui al comma 1, cioè con la libertà dei docenti di scegliere il metodo di insegnamento e le teorie da professare. In tal caso la
Corte Costituzionale ha stabilito che il docente è libero di accettare l'incarico ideologicamente orientato e di recedere quando non ritiene più di aderire a queste convinzioni, atteso che non può essergli imposto di aderire ad un pensiero che non condivide. La libertà della scuola è garantita anche dall'art. 14 comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Ad ogni modo, la legge 10 marzo 2000, n. 62 delinea i
requisiti che le scuole private devono possedere per ottenere la parità. In particolare, il principio ispiratore è quello per cui, ferma restando la libertà di assumere una tendenza ideologica precisa, queste scuole non possono adottare programmi che si pongano in contrasto con i principi di libertà garantiti dalla Costituzione.
In particolare, lo Stato indica i parametri comuni di fruizione dello studio su tutto il territorio nonchè i caratteri di programmi e gestione comuni al sistema scolastico nazionale mentre i singoli istituti educativi organizzano la gestione locale del sistema scolastico, in particolare definendo il piano dell'offerta formativa. Ciò è possibile in quanto essi hanno autonomia organizzativa, finanziaria e didattica ai sensi dell'art. 21 della l. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Venendo alle
Università, la Costituzione ne riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti della legge. Esse sono pertanto sottoposte ad un controllo da parte dello Stato, in merito al rispetto dei principi di legalità e trasparenza.
L'art. 16 del D.L. 112/2008 ha peraltro disciplinato la possibilità di trasformare le Università pubbliche in private, senza ovviamente sottrarle al controllo statale.