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Articolo 33 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 33 Costituzione

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (1).

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale [2229 ss. c.c.].

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato(2).

La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme(3).

Note

(1) Sul significato dell'ultima parte del periodo si sono sempre contrapposte le teorie di chi deduce che l'istituzione di scuole non statali non dovrebbe comportare oneri economici per lo Stato e di chi ritiene, invece, che il divieto non vada inteso in senso assoluto. In realtà, nei fatti, i vari governi, a prescindere dall'orientamento politico, sono da sempre intervenuti sia per finanziare scuole in difficoltà sia per sostenere i costi della creazione di istituti privati dove non esistono scuole statali.
(2) Anche in ordine alle università ed accademie la Costituzione stabilisce che esse devono garantire pluralismo ideologico e di insegnamento e che, a tal fine, devono dotarsi di autonomia.
(3) Comma introdotto dall'art. 1, comma 1 della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1.

Ratio Legis

La formazione culturale dei singoli è essenziale quale garanzia di un'ordinamento democratico: pertanto, l'ordinamento si pone come proprio scopo quello di garantire e favorire questa formazione.

Spiegazione dell'art. 33 Costituzione

Ai sensi dell'articolo 9 Cost., la Repubblica deve promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, tutela inoltre il paesaggio e dil patrimonio storico ed artistico della nazione. Tramite tale norma l'ordinamento considera fondamentale la cultura, come mezzo per lo sviluppo spirituale della persona e della comunità.

L'articolo 33, ribadendo che la scuola è aperta a tutti, inclusi gli stranieri, sancisce che l'insegnamento dell'arte e della scienza è libero, come libero ne è l'esercizio.

La libertà dell'arte e della scienza, specificazione della generale libertà di pensiero di cui all'art. 21 Cost., implica che ciascuno può esprimerle secondo la propria scelta ed ispirazione, senza che lo Stato possa imporre una certa forme di manifestazione.

La libertà d'insegnamento, del pari, significa possibilità per il docente di scegliere il mezzo con cui manifestare il proprio pensiero, le teorie che intende professare e, soprattutto, il metodo di insegnamento. Rispetto a ciò esistono due limiti: il primo, di carattere generale, che consiste nel rispetto della libertà di opinione dei singoli alunni; il secondo, che si impone solo agli insegnati di religione, in base al quale essi devono essere scelti dall'autorità ecclesiastica ed i programmi di insegnamento, i libri di testo e le modalità di organizzazione devono essere approvati dalla CEI.

A livello comunitario, la libertà in esame è disciplinata dall'art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, secondo il quale "Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata". La formulazione di questa norma è più corretta in quanto non sono "l'arte è la scienza" che devono essere proclamate, essendolo per definizione, bensì "le arti e la ricerca scientifica", che sono suscettibili di essere strumentalizzate.

Per quanto concerne il comma 2, l'istruzione inferiore è obbligatoria e garantita a tutti, garantendosi in tal modo il raggiungimento di un grado minimo d'istruzione, al di sotto del quale l'ordinamento ritiene che l'individuo non sia in grado di partecipare all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Come specificato dal comma 3, lo Stato non ha il monopolio dell'istruzione, dato che qualunque ente, pubblico o privato, può liberamente istituire scuole, al fine di impartire qualsiasi tipo di istruzione, purché ciò avvenga senza oneri per lo Stato.

E' evidente che in questo caso si pone un potenziale conflitto con la libertà di insegnamento di cui al comma 1, cioè con la libertà dei docenti di scegliere il metodo di insegnamento e le teorie da professare. In tal caso la Corte Costituzionale ha stabilito che il docente è libero di accettare l'incarico ideologicamente orientato e di recedere quando non ritiene più di aderire a queste convinzioni, atteso che non può essergli imposto di aderire ad un pensiero che non condivide. La libertà della scuola è garantita anche dall'art. 14 comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Ad ogni modo, la legge 10 marzo 2000, n. 62 delinea i requisiti che le scuole private devono possedere per ottenere la parità. In particolare, il principio ispiratore è quello per cui, ferma restando la libertà di assumere una tendenza ideologica precisa, queste scuole non possono adottare programmi che si pongano in contrasto con i principi di libertà garantiti dalla Costituzione.

In particolare, lo Stato indica i parametri comuni di fruizione dello studio su tutto il territorio nonchè i caratteri di programmi e gestione comuni al sistema scolastico nazionale mentre i singoli istituti educativi organizzano la gestione locale del sistema scolastico, in particolare definendo il piano dell'offerta formativa. Ciò è possibile in quanto essi hanno autonomia organizzativa, finanziaria e didattica ai sensi dell'art. 21 della l. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

Venendo alle Università, la Costituzione ne riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti della legge. Esse sono pertanto sottoposte ad un controllo da parte dello Stato, in merito al rispetto dei principi di legalità e trasparenza.

L'art. 16 del D.L. 112/2008 ha peraltro disciplinato la possibilità di trasformare le Università pubbliche in private, senza ovviamente sottrarle al controllo statale.




Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

33 Per la scuola, si è riconosciuto che spetta alla Repubblica dettare le norme generali sull'istruzione, organizzare la scuola di Stato in tutti i suoi gradi, assicurare ad enti e privati la facoltà di istituire altre scuole. Tutto ciò non costituisce un monopolio statale; ed è ammessa la libertà d'insegnamento. Ma l'organizzazione della scuola pubblica è una delle precipue funzioni dello Stato; e quando le scuole non statali chiedono la parificazione, la legge ne definisce gli obblighi e la sorveglianza da parte dello Stato, e nel tempo stesso ne assicura la effettiva libertà garantendo parità di trattamento agli alunni, a parità di condizioni didattiche. La serietà degli studi e l'imparziale controllo su tutte le scuole statali e non statali sono garantiti con l'obbligo dell'esame di Stato, non solo allo sbocco finale ma anche in gradi intermedi.

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Consulenze legali
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G. B. chiede
sabato 02/11/2024
“domanda principale: Vorrei sapere se una scuola paritaria può esistere in forma di srl o comunque in una forma giuridica a scopo di lucro, oppure se la scuola paritaria deve per forza essere una no profit.

inoltre volevo capire nella scuola paritaria, qualora un alunno abbia bisogno il sostegno, se questo è a carico della scuola o se viene pagato dallo stato/regione/comune, e infine qualora fosse a carico della scuola se quest'ultima può esporre il costo o parte di esso alla famiglia.

grazie mille”
Consulenza legale i 11/11/2024
La disciplina delle scuole paritarie in Italia si ritrova nella L.n. 62 del 10 marzo 2000 che ha previsto l’istituzione delle scuole c.d private quali, appunto, le scuole paritarie. La stessa legge istitutiva prevede una distinzione tra le scuole paritarie con fini di lucro e senza fine di lucro. Si legge, infatti, all’art. 1, comma 8 che solo alle scuole paritarie senza fini di lucro è riconosciuta una tassazione agevolata ammettendo, quindi, implicitamente che le scuole paritarie con fini di lucro sono, invece, soggette alla tassazione ordinaria.

La successiva Legge Finanziaria del 2007 ha, poi, precisato ulteriormente che le scuole paritarie possono essere da enti senza fini di lucro o con fini di lucro laddove ha previsto che “Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado”).
Pertanto, la risposta al suo primo quesito è affermativa potendo le scuole paritarie essere gestite sia da enti o persone giuridiche con fini di lucro sia senza fini di lucro.

Quanto al secondo quesito, la L. n. 62 del 2000 sopra richiamata prevede, espressamente, all’art. 1 comma 3 che “Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap” precisando poi, sempre all’art. 1, comma 4 che condizione indispensabile per il riconoscimento della parità è “[…] e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio”.
In linea generale, quindi, anche le scuole paritarie sono obbligate ad assicurare il rispetto delle norme relative al diritto allo studio anche dei soggetti disabili e a prevedere, in caso di necessità, l’affiancamento dello studente con un insegnante di sostegno.

Più controversa è la questione relativa a chi debba sostenere il costo dell’insegnante di sostegno: infatti, in assenza di una disposizione specifica, in giurisprudenza sono state elaborate diverse tesi che sostengono 1) che il costo ricada interamente sullo Stato 2) che il costo ricada prioritariamente sulla scuola paritaria ad eccezione dei fondi di contribuzione stanziati dallo Stato.

Questa ultima tesi sembrerebbe essere quella maggiormente seguita dalla giurisprudenza che, anche in recenti pronunce, ha chiarito come “E' la scuola privata a dover far fronte all'obbligo di assicurare all'alunno portatore di handicap l'attivazione dell'intervento di sostegno corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, assumendone i costi. Le provvidenze finanziarie dello Stato, lungi dal risolversi in un trasferimento allo Stato dell'intero costo sostenuto dalla scuola privata per retribuire l'insegnante di sostegno assunto dalla stessa scuola privata, rappresentano piuttosto un contributo a parziale copertura di quel costo: un contributo la cui misura è fissata - come stabilisce il D.P.R. n. 23 del 2008 - nel limite dello stanziamento di bilancio sull'apposito capitolo di spesa e che è parametrato, tra l'altro, al numero di ore di sostegno previste dal piano educativo individualizzato” (Cassazione Civile Sez. Un., 20 aprile 2017, n.9966).

Tanto chiarito, si segnala però che, se in linea di principio alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e in assenza di una disposizione puntuale, è la scuola paritaria a doversi far carico direttamente della spesa dell’insegnante di sostegno non è escluso – e anzi ammesso da parte della giurisprudenza - che parte del costo sostenuto possa essere posto a carico anche della famiglia dell’alunno disabile. Così, ad esempio, il Tribunale di Roma con recente
sentenza ha ritenuto legittima la previsione contenuta che stabiliva la compartecipazione della famiglia dell’alunno al costo dell’insegnante di sostegno (cfr. Tribunale di Roma, sez. I, 6 ottobre 2022, n. 14491).

In conclusione, dunque, occorrerà visionare il regolamento scolastico per verificare se e come è stata disciplinata la contribuzione dei costi per l’insegnamento di sostegno.