L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (1).
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale [2229 ss. c.c.].
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato(2).
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme(3).
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (1).
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale [2229 ss. c.c.].
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato(2).
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme(3).
Note
(1)
Sul significato dell'ultima parte del periodo si sono sempre contrapposte le teorie di chi deduce che l'istituzione di scuole non statali non dovrebbe comportare oneri economici per lo Stato e di chi ritiene, invece, che il divieto non vada inteso in senso assoluto. In realtà, nei fatti, i vari governi, a prescindere dall'orientamento politico, sono da sempre intervenuti sia per finanziare scuole in difficoltà sia per sostenere i costi della creazione di istituti privati dove non esistono scuole statali.
(2)
Anche in ordine alle università ed accademie la Costituzione stabilisce che esse devono garantire pluralismo ideologico e di insegnamento e che, a tal fine, devono dotarsi di autonomia.
(3)
Comma introdotto dall'art. 1, comma 1 della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1.