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Discriminazione razziale: è configurabile solo se la condotta si fonda su qualità personali del soggetto, non su suoi comportamenti

Discriminazione razziale: è configurabile solo se la condotta si fonda su qualità personali del soggetto, non su suoi comportamenti
Gli elementi costitutivi della fattispecie devono essere valutati in relazione al contesto in cui il fatto si è realizzato, accertando la concreta pericolosità del fatto.
La Corte d’appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato per propaganda razzista, ai sensi dell’art. 604 bis, comma 1, lett. a) c.p., due soggetti che, a seguito di un triplice omicidio commesso da un uomo di colore, avevano esposto su un loro camion pubblicitario un manifesto che invocava la pena di morte nei confronti di quell’uomo. Nel manifesto era inoltre presente un’immagine raffigurante una ghigliottina con accanto la testa di un uomo di colore decapitato.
Nei confronti di tale condanna, gli imputati proponevano ricorso in Cassazione, chiedendone l’annullamento sia per vizio di motivazione, sia per il mancato rispetto dell’art. 21 Cost., dal momento che il messaggio contenuto nel manifesto consisteva in una mera manifestazione della propria opinione circa l’opportunità di introdurre la pena di morte a fronte di reati come quello posto in essere dal soggetto di colore, senza alcun nesso con la sua appartenenza razziale. Dunque, anche se si fosse trattato di un messaggio d’odio, esso non sarebbe stato rivolto ad un’etnia particolare, ma solamente all’autore di quei crimini.
L’art. 604 bis c.p. punisce i c.d. “delitti di razzismo”, che sono suddivisibili in tre distinte fattispecie: propaganda, discriminazione ed istigazione alla discriminazione razzista (anche detto “razzismo opinione”, co. 1, lett. a); discriminazione ed istigazione alla discriminazione razzista violenta (co. 1, lett. b); associazionismo razzista (co. 2).
La Corte di Cassazione si è espressa con la sentenza n. 1602/2020, accogliendo il ricorso ed annullando con rinvio la sentenza impugnata. La Suprema Corte ha infatti ritenuto che la sentenza fosse affetta da vizio di motivazione, poiché i giudici di merito non avevano dimostrato che le espressioni utilizzate dagli imputati nel loro manifesto costituissero di per sé attività discriminatoria.
La Suprema Corte ha avviato il proprio ragionamento ripercorrendo i precedenti orientamenti giurisprudenziali in tema di propaganda razzista ex art. 604 bis co. 1, lett. a), c.p. La propaganda di idee è configurabile solamente qualora le opinioni divulgate siano tali da influenzare e condizionare il comportamento e la sensibilità di un vasto pubblico; allo stesso tempo, l’odio razziale esaltato dalla propaganda, per essere penalmente rilevante, deve dare origine ad un concreto pericolo di comportamenti discriminatori, non bastando dei generici sentimenti di antipatia, insofferenza o rifiuto, anche se fondati su motivi di razza, nazionalità o religione. Inoltre, la discriminazione per motivo razziale implica un riferimento ad una qualità personale del soggetto vittima, non ad un suo comportamento (cfr. Cass. Pen. sent. n. 32862/2019).
Gli elementi costitutivi della fattispecie, secondo la Cassazione, devono essere valutati in relazione al singolo contesto in cui il fatto si è realizzato, in modo da accertare la concreta pericolosità del fatto ed assicurare il contemperamento tra i due principi fondamentali di non discriminazione e di libertà di espressione.
Nel caso in esame, la Corte d’appello aveva dedotto dal fatto determinati profili che, secondo la Suprema Corte, non avevano portato ad una corretta ricostruzione della vicenda evocata dal manifesto, con la conseguenza che il contesto non è risultato adeguatamente approfondito. Inoltre, i giudici di secondo grado avevano erroneamente valutato l’effettività del pericolo derivante dal messaggio contenuto nel manifesto, in quanto, ai sensi delle norme penali, è possibile parlare di odio razziale solamente qualora il messaggio generi un concreto pericolo di comportamenti discriminatori.
La Cassazione, oltretutto, ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse affetta anche da violazione di legge: i giudici di secondo grado, infatti, avevano ravvisato l’elemento della “discriminazione” nella circostanza che il soggetto raffigurato venisse qualificato come “clandestino”, senza, però, occuparsi della sussistente relazione tra il comportamento dell’omicida e l’odio manifestato nei suoi confronti dagli imputati, e neppure dell’effettiva irregolarità del suo ingresso in Italia.
La Suprema Corte ha, pertanto, annullato la sentenza, affermando che la propaganda razzista, per assumere rilevanza penale, deve generare un concreto pericolo di comportamenti discriminatori, non potendo esaurirsi in un mero sentimento di antipatia, insofferenza o rifiuto, anche riconducibile a motivi di razza, nazionalità o religione. Inoltre, il concetto di “discriminazione razziale” presuppone il compimento di una condotta discriminatoria che si fondi proprio sulla qualità personale del soggetto, non sui suoi comportamenti.


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