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Articolo 293 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Adempimenti esecutivi

Dispositivo dell'art. 293 Codice di procedura penale

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 156, l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all’imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l’imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa(1):

  1. a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
  2. b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;
  3. c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
  4. d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
  5. e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;
  6. f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso a un familiare o ad altra persona di fiducia(10);
  7. g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;
  8. h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;
  9. i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio, di impugnare l’ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca(2);
  10. i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa(9).

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all’imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l’obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’imputato(3).

1-ter. L’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell’articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l’ordinanza e al pubblico ministero(3).

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate [157, 161] all'imputato.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore [309 3, 391](4). Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni(5)(6)(7).

4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura(8).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Salvo quanto previsto dall’articolo 156, l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all’imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l’imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:
[omissis]
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio, di impugnare l’ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca; i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
[omissis]

__________________

(1) L'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione ex art. 92 disp. att. del presente codice.
(2) Il primo comma è stato così sostituito dall'art. 1, del d.lgs. 1° luglio 2014, n. 101, con decorrenza dal 16 agosto 2014. In precedenza prevedeva: "1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.".
(3) Tale comma è stato inserito dall'art. 1, del d.lgs. 1° luglio 2014, n. 101, con decorrenza dal 16 agosto 2014.
(4) La Corte Cost., con sent. 24 giugno 1997, n. 192 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.
(5) Comma da ultimo modificato dall'art. 3, D.Lgs. 29/12/2017, n. 216 con decorrenza dal 26/01/2018 ed applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".
(6) Tale comma è stato modificato dall’art. 2, comma 1, lettera i) del D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".
(7) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".
Il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".
(8) Il comma 4-bis è stato inserito dall'art. 15 bis, comma 2, lettera b) del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 .
(9) Lettera inserita dall'art. 13, co. 1, lett. a) del D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
L'art. 92, co. 2-bis del D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 150 ha precisato che la modifica si applica nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena dal 30 giugno 2023 (ossia, una volta che siano decorsi sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il 30 dicembre 2022).
(10) La lettera f) del comma 1 è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lettera a) del D.L. 16 settembre 2024, n. 131.

Ratio Legis

La norma esercita una funzione garantista poiché prevede, sul piano esecutivo della misura, la necessità di compiere una serie di attività con lo scopo di assicurare la tutela del diritto di difesa dell’imputato.

Spiegazione dell'art. 293 Codice di procedura penale

L’art. 293 c.p.p. definisce gli adempimenti esecutivi che devono essere compiuti dalla polizia giudiziaria in seguito all’emanazione dell’ordinanza che applica la misura cautelare.

La norma distingue a seconda che sia stata disposta la custodia cautelare o altra misura diversa dalla custodia cautelare.

Il comma 1 prende in considerazione l’ipotesi in cui viene applicata una custodia cautelare (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, custodia presso il servizio psichiatrico) ad imputato non detenuto.

Si deve precisare che l’art. 293 c.p.p. si applica all'imputato non detenuto, mentre per il detenuto si applica quanto disposto dall’art. 156 del c.p.p. (notificazione all’imputato detenuto).

Allora, ai sensi del comma 1, se viene applicata una custodia cautelare ad imputato non detenuto, l’organo incaricato di eseguire l’ordinanza applicativa della misura (l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria) deve consegnare all’imputato copia del provvedimento.

Con il provvedimento, l’organo incaricato deve consegnare anche una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa (e, per l’imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile), con la quale informa l’imputato dei suoi diritti e delle sue facoltà. Tra queste facoltà, vi è la facoltà di nominare un difensore di fiducia (lett. a, comma 1 dell’art. 293 c.p.p.). Tra gli obblighi informativi previsti dalla norma, la riforma Cartabia ha inserito anche quello relativo alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (lett. i bis, comma 1 dell’art. 293 c.p.p.).

Il comma 1-bis precisa poi che, se la comunicazione scritta sui diritti e facoltà non è disponibile in una lingua comprensibile all’imputato, le informazioni sono date oralmente. Però, c’è comunque l’obbligo di fornire, senza ritardo, comunicazione scritta all’imputato.

Ai sensi del comma 1-ter, l’organo incaricato informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato (o quello di ufficio designato ai sensi dell’art. 97 del c.p.p.) e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l’ordinanza e al pubblico ministero.

Il comma 2 disciplina l’ipotesi in cui venga disposta una misura diversa dalla custodia cautelare. In tal caso, l’ordinanza applicativa della misura viene notificata all’imputato (seguendo le norme di cui agli artt. 157 e 161 c.p.p.).

Secondo il comma 3, il provvedimento applicativo della misura cautelare (sia se dispone la custodia cautelare, sia se dispone misura diversa), dopo la sua notificazione od esecuzione, è depositato nella cancelleria del giudice che l’ha emesso. Con il provvedimento è depositata anche la richiesta del pubblico ministero e gli atti presentati con essa.
Al difensore viene notificato l’avviso del deposito.

Di notevole importanza è la previsione secondo cui il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha, in ogni caso, diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.
In tal modo, viene sin da subito garantita una adeguata difesa dell'imputato, potendo il difensore essere a conoscenza delle comunicazioni ed intercettazioni, le quali spesso rappresentano gli elementi di prova più compromettenti.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La legge delega detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all’informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all’informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l’autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso all’imputato, contenuto nella copia dell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare, consegnata al medesimo da parte dell'ufficiale o dell'agente incaricato di dare esecuzione al provvedimento in questione.

Massime relative all'art. 293 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 26045/2018

Nel caso in cui l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare venga effettuato alla presenza del difensore di fiducia che sottoscriva il verbale dopo aver apposto la dicitura "per presa visione e rinunzia avviso di deposito", il "dies a quo" per la proposizione della richiesta di riesame decorre dalla data di tale rinunzia. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, non essendo previsto in nessuna norma l'avviso al difensore del deposito del verbale di interrogatorio dell'indagato e non potendo, quindi, la rinunzia avere ad oggetto un diritto inesistente, alla dicitura apposta dal difensore non poteva attribuirsi altro significato che quello di rinunzia alla notificazione dell'avviso dell'ordinanza che dispone la misura).

Cass. pen. n. 13309/2018

L'omessa notifica al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare prima dell'interrogatorio non determina alcuna nullità di quest'ultimo, la quale consegue esclusivamente alla mancata disponibilità, per lo stesso difensore, degli atti (ordinanza, richiesta del P.M. e documenti su cui la richiesta si fonda) nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza.

Cass. pen. n. 55848/2017

In tema di misure cautelari, l'interrogatorio di garanzia è nullo, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, nel solo caso di omesso deposito degli atti ex art.293 cod. proc. pen., mentre il mancato rilascio di copia degli stessi non determina alcuna invalidità, difettando un'espressa previsione di nullità. (In motivazione, la Corte ha precisato che il diritto di difesa è garantito dalla consultazione degli atti, non potendosi assicurare anche il rilascio di copia, atteso che tale operazione potrebbe risultare materialmente impossibile in considerazione della mole degli atti da riprodurre).

Cass. pen. n. 32746/2014

In tema di misure cautelari, la mancata osservanza dell'art. 293, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire un'ordinanza applicativa di custodia cautelare deve avvertire l'imputato o l'indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, non è sanzionata a pena di nullità, integrando una mera irregolarità che non incide sul diritto di difesa del soggetto interessato, il quale può comunque provvedere alla nomina del difensore anche in assenza dell'invito a farlo.

Cass. pen. n. 7521/2013

In tema di misure cautelari, se i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non siano allegati alla richiesta del P.M., la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo non determina l'inutilizzabilità, né la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni, salvo che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità.

Cass. pen. n. 4356/2012

In tema di misure cautelari personali, la sentenza dichiarativa della incompetenza
territoriale, pronunciata nel giudizio di merito, preclude la possibilità che
l'ordinanza applicativa di una misura cautelare, non ancora divenuta definitiva,
emessa dal tribunale della libertà in accoglimento dell'appello del pubblico
ministero, possa diventare esecutiva.

Cass. pen. n. 2712/2012

In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari personali, non sussiste alcun obbligo per il giudice di assumere l'interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 293, comma terzo, c.p.p., a fronte di una richiesta di quest'ultimo che prospetti l'esistenza di elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, permanendo in capo al giudice il potere di escludere motivatamente la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma processuale.

Cass. pen. n. 4683/2010

La nullità conseguente all'omesso avviso al difensore del deposito della richiesta di custodia cautelare e degli atti ad essa relativi, deve essere dedotta dinanzi al giudice che ha adottato il provvedimento impositivo e non davanti a quello del riesame, fatta salva l'ipotesi in cui alla predetta censura si accompagnino ulteriori motivi di doglianza inerenti al contenuto dell'atto impugnato, o comunque volti a dedurre vizi genetici dello stesso.

Cass. pen. n. 49538/2009

Nell'ipotesi in cui l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale venga assunto nella circoscrizione di altro tribunale, l'omessa trasmissione al giudice delegato della richiesta del P.M. e degli atti ad essa allegati a norma dell'art. 291, comma primo, c.p.p., non determina di per sé alcuna nullità, quando l'espletamento del relativo incombente sia stato preceduto dal deposito degli atti presso la cancelleria del giudice che ha emesso la misura, a norma dell'art. 293, comma terzo, c.p.p.

Cass. pen. n. 26798/2005

L'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall'art. 294 c.p.p., è viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma terzo dell'art. 293 stesso codice, dell'ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati. La nullità, a carattere intermedio e dunque deducibile solo fino al compimento dell'atto, comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p. (In motivazione la Corte ha precisato che la notifica dell'avviso al difensore circa l'intervenuto deposito degli atti non condiziona la validità dell'interrogatorio, ma la sola decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione del provvedimento cautelare).

Cass. pen. n. 31509/2004

In tema di misure cautelari, il deposito in cancelleria dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa è funzionale alla posizione del difensore, che così è messo in grado di approntare compiutamente la richiesta di riesame, ma tale deposito non deve necessariamente precedere l'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., né deve aver luogo entro un termine predefinito, infatti l'eventuale ritardo comporta soltanto la proroga dei termini per la richiesta di riesame, fino alla completa acquisizione di tutti gli atti indicati dall'art. 293 comma terzo c.p.p.

Cass. pen. n. 21013/2004

Il termine di dieci giorni per la proposizione della richiesta di riesame decorre dalla data dell'avviso di deposito della ordinanza che dispone la misura. In mancanza di detta notifica, la conoscenza della ordinanza, ammessa dallo stesso difensore, e desumibile dalla proposizione di altra richiesta di riesame dichiarata inammissibile, non costituisce equipollente dell'avviso di deposito.

Cass. pen. n. 1361/2004

In tema di applicazione di misure cautelari personali, il deposito in cancelleria, previsto a beneficio del difensore dall'art. 293, comma 3, c.p.p., delle ordinanze applicative delle misure dopo la loro notificazione o esecuzione non deve necessariamente precedere l'interrogatorio da effettuare ai sensi dell'art. 294 stesso codice e neppure deve necessariamente aver luogo con carattere di immediatezza, non contenendo l'articolo anzidetto alcuna disposizione in tal senso; né l'inosservanza di tale adempimento può costituire, in difetto di espressa previsione, causa di nullità alcuna, non essendo essa riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p., dal momento che l'assistenza dell'imputato è comunque assicurata dall'avviso al difensore previsto dal successivo art. 294, comma 4, nonché dalle modalità stesse dell'interrogatorio, che deve svolgersi secondo lo schema fissato dall'art. 65 stesso codice, di per sè idoneo ad assicurare la compiuta conoscenza degli elementi in relazione ai quali deve essere impostata la risposta difensiva. (Nell'enunciare tale principio la Corte ha sottolineato come esso non si ponga in contrasto né con l'art. 3, né con l'art. 24 della Costituzione, in tal modo ritenendo manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale in parte qua degli artt. 293, 294 e 302 c.p.p.).

Cass. pen. n. 6760/2003

In tema di misure cautelari, l'omessa osservanza del disposto dell'art. 293, comma 3, c.p.p., così come modificato dall'art. 10 della legge n. 332 del 1995, è causa di nullità dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in quanto, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 1997, al difensore deve essere garantita, prima dell'interrogatorio dell'indagato, la più ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui è fondata la richiesta del Pubblico Ministero ai fini di un'assistenza adeguata e informata e di una piena tutela delle sue ragioni attinenti alla libertà personale.

Cass. pen. n. 20994/2001

Nessuna nullità o caducazione è comminata in conseguenza dell'omesso deposito in cancelleria, previsto dall'art. 293, terzo comma, c.p.p., degli atti presentati dal P.M. a sostegno della richiesta di ordinanza di custodia cautelare: l'unico effetto derivante da tale ritardo è esclusivamente riferibile al dies a quo per il computo dei termini per proporre impugnazione.

Cass. pen. n. 3978/2000

In tema di misure cautelari personali, ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame della ordinanza applicativa di una misura coercitiva, la conoscenza acquisita aliunde dal difensore dell'avvenuta applicazione della misura stessa non può ritenersi equipollente all'avviso di deposito del provvedimento. (Nella fattispecie l'avviso era stato dato al difensore a mezzo telefax, e la Corte ha escluso la validità di una tale forma di comunicazione sostitutiva della notifica in quanto — a differenza dell'art. 294 c.p.p., in materia di interrogatorio, che dispone circa il tempestivo avviso da darsi al difensore — l'art. 293 menziona esplicitamente la necessità della notificazione).

Cass. pen. n. 5046/2000

In tema di misure cautelari personali, l'art. 309 c.p.p. (disponente che, in seguito alla presentazione di istanza d'esame, entro 5 giorni siano trasmessi al giudice dell'impugnazione a pena d'inefficacia dell'ordinanza che applica la misura, gli atti presentati al Gip ai sensi dell'art. 291 c.p.p.) non può ritenersi violato quando l'autorità procedente, nel termine prescritto, comunichi che gli atti si trovano presso il medesimo tribunale, in quanto già trasmessi relativamente a procedimento di riesame relativo ad altro indagato. (Fattispecie nella quale l'unico difensore degli indagati aveva presentato per ciascuno separate istanze di riesame, pur trovandosi essi nella stessa posizione processuale ed essendo stati eseguiti contestualmente i relativi provvedimenti coercitivi; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha osservato che, pur essendo stati formati tre distinti fascicoli presso il tribunale del riesame, il difensore, avendo avuto cognizione degli atti relativi a uno di essi, non poteva non conoscere anche gli altri).

Cass. pen. n. 4003/1999

In tema di misure cautelari, se al titolare dell'ufficio di difesa, e non già al suo sostituto, va notificato, ai sensi dell'art. 293, comma 3, c.p.p., l'avviso di deposito dell'ordinanza applicativa di un'ordinanza coercitiva al fine di porlo a conoscenza dell'atto e di segnare l'inizio del decorso del termine per la proposizione della richiesta di riesame, deve essere escluso che una tale notificazione sia dovuta nel caso in cui il sostituto del difensore, la cui nomina è doverosa a norma dell'art. 97, comma 4, c.p.p., sia stato presente alla lettura dell'ordinanza cautelare effettuata all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo e tale lettura abbia tenuto luogo della notificazione, ai sensi dell'art. 148, comma 5, c.p.p., per la menzione fattane a verbale, essendo ricompreso nell'adempimento dei doveri professionali del sostituto il compito di informare il difensore sostituito dell'emissione e del contenuto del provvedimento.

Cass. pen. n. 5153/1998

In tema di applicazione di misure cautelari personali, il mancato avviso al difensore del deposito degli atti presentati con la richiesta della misura perde di rilevanza qualora sia proposta richiesta di riesame. Infatti alla richiesta di riesame consegue il deposito di tutti gli atti ai quali si riferisce il comma terzo dell'art. 293 c.p.p., con facoltà del difensore di esaminarli e di estrarne copia a norma dell'art. 309, comma ottavo, c.p.p.

Cass. pen. n. 423/1997

Deve ritenersi nulla la notifica dell'estratto dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare contenente l'esposizione sommaria del fatto e l'indicazione delle norme violate, ma non la motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. La nullità della notifica travolge l'ordinanza, tuttavia attiene non ad un vizio genetico di questa, ma alla sua comunicazione all'interessato, che dovrà essere rinnovata senza che la dichiarazione di nullità comporti la caducazione del provvedimento e la scarcerazione dell'indagato.

Cass. pen. n. 976/1997

Il disposto di cui all'art. 293, comma 3, c.p.p., nella parte in cui, a seguito dell'innovazione introdotta dall'art. 10 della legge 8 agosto 1995, n. 332, prevede che nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa di misura cautelare, dopo la notificazione o esecuzione di quest'ultima, siano depositati anche gli atti a suo tempo presentati con la richiesta di emissione di detta ordinanza, deve trovare applicazione, per identità di “ratio”, anche con riguardo al parere del pubblico ministero ed agli atti ad esso eventualmente allegati qualora il giudice, in adesione al detto parere, abbia respinto una richiesta di revoca o modifica della misura cautelare avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 299 c.p.p.; ciò onde consentire allo stesso imputato di valutare appieno l'opportunità di impugnare il provvedimento. (Nello specie, sulla base di tali principi, la S.C. ha annullato un'ordinanza del tribunale che, decidendo su appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. avverso provvedimento reiettivo della richiesta di revoca di una misura cautelare, aveva ritenuto infondata l'eccezione di nullità proposta dalla difesa per mancato deposito, insieme al detto provvedimento, degli atti prodotti dal pubblico ministero a sostegno del parere contrario da lui espresso).

Il giudice delle indagini preliminari che respinge la richiesta di revoca di una misura cautelare ha l'obbligo di depositare, unitamente al provvedimento, gli atti prodotti dal pubblico ministero al momento della formulazione del parere contrario all'accoglimento della richiesta. Tale obbligo deriva dalla analogia tra la situazione che si determina con il rigetto della richiesta di revoca e la previsione del terzo comma dell'art. 293 c.p.p., che impone, con l'emissione della misura, il deposito degli atti posti dal pubblico ministero a base della propria richiesta

Cass. pen. n. 3899/1996

Il ritardo della notifica al difensore dell'avviso di deposito di provvedimento con cui viene disposta una misura cautelare personale non incide sulla possibilità di far valere gli eventuali vizi del provvedimento stesso, in quanto, ai sensi dell'art. 309, comma 3, c.p.p., il termine per proporre la richiesta di riesame comincia a decorrere, per il difensore, solo dal momento della notifica in questione.

Cass. pen. n. 1450/1996

In caso di ricorso per saltum in cassazione avverso un provvedimento cautelare personale, il difensore non ha diritto di estrarre copia della richiesta del pubblico ministero e degli atti ad essa allegati finché essi rimangono depositati presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ma deve essere espressamente autorizzato in tal senso dal giudice. Infatti la legge 8 agosto 1995 n. 332 (art. 16), modificando l'art. 309 c.p.p., ha espressamente previsto per il difensore il diritto di estrarre copia degli atti depositati presso la cancelleria del tribunale del riesame quando acceda a tale forma di impugnazione, ma ha lasciato immutata la formulazione dell'art. 293 c.p.p. che prescrive la semplice notifica al difensore dell'avviso del deposito dell'ordinanza custodiale.

Cass. pen. n. 4467/1995

Non sussiste nullità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p. allorché, essendo stato dato rituale avviso al difensore d'ufficio, in assenza, fino a quel momento, di nomina di difensore di fiducia, tale nomina intervenga solo all'atto dell'effettuazione dell'interrogatorio medesimo e questo venga ugualmente espletato senza che il legale così nominato vi assista, nulla rilevando in contrario che, al momento dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, l'imputato o indagato, in violazione del disposto di cui all'art. 293, comma 1, c.p.p., non fosse stato avvertito della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

Cass. pen. n. 3583/1994

Il deposito in cancelleria previsto a beneficio del difensore, dall'art. 293, comma 3, c.p.p., delle ordinanze applicative di misure cautelari dopo la loro notificazione o esecuzione, non deve necessariamente precedere (per quanto ciò possa considerarsi opportuno e auspicabile) l'interrogatorio da effettuare ai sensi dell'art. 294 c.p.p., e neppure deve necessariamente aver luogo con carattere di immediatezza, non contenendo la norma anzidetta alcuna disposizione in tal senso. Né l'inosservanza di detto adempimento può costituire, in difetto di espressa previsione, causa di nullità alcuna, non essendo essa riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lettera c), c.p.p., dal momento che l'assistenza dell'imputato è comunque garantita dall'avviso al difensore previsto dall'art. 294, comma 4, c.p.p. e l'interrogatorio, inoltre, deve svolgersi secondo lo schema fissato dall'art. 65 c.p.p., di per sé idoneo ad assicurare la compiuta conoscenza degli elementi in relazione ai quali dovrà essere impostata la risposta difensiva.

Cass. pen. n. 2556/1994

Ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame dell'ordinanza applicativa di misura coercitiva la conoscenza della medesima comunque acquisita dal difensore non può ritenersi equipollente all'avviso di deposito del provvedimento: ciò in quanto la fissazione da parte del legislatore di un preciso dies a quo, in tema di termini processuali, soddisfa l'esigenza di garantire la necessaria certezza ed inconfutabilità degli atti da compiere e di scandire indefettibilmente l'iter procedimentale mentre l'omissione, in tale materia, di un generale principio di equipollenza introdurrebbe elementi di grave perturbamento ed indeterminatezza; d'altro canto l'art. 293, comma 1, c.p.p. prevede che, solo in caso di indagato già detenuto, l'ufficiale o l'agente incaricato dell'esecuzione dell'ordinanza custodiale ne informi il difensore il quale dunque già in tal via viene ordinariamente posto a conoscenza dell'esistenza del provvedimento, di cui il successivo comma 3 prescrive ugualmente il deposito in cancelleria con avviso al difensore: detto assetto normativo depone, dunque, in senso contrario all'ammissibilità di atti o fatti equipollenti al previsto formale avviso di deposito, dovendo, altrimenti, riconoscersi efficacia ad esso equipollente già alla succitata informazione con la conseguenza di rendere privo di pratico significato l'avviso successivamente notificato. (Affermando tale principio la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso un'ordinanza di custodia cautelare ritenendo decorso il termine per la proposizione della stessa a partire dalla data dell'interrogatorio dell'indagato, cui il difensore aveva presenziato acquisendo conoscenza dell'ordinanza suddetta).

Cass. pen. n. 1886/1994

Nessuna nullità o caducazione deriva dal ritardo con il quale sia effettuato il deposito dell'ordinanza applicativa di custodia cautelare previsto, dopo la notificazione o esecuzione della stessa, dall'art. 293, comma 3, c.p.p., unico effetto derivante da detto ritardo essendo soltanto quello riferibile alla determinazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine per la proposizione dell'impugnazione.

Cass. pen. n. 353/1993

Non è necessaria, ai fini della validità dell'interrogatorio di soggetto che, colpito da ordinanza di custodia cautelare, si sia costituito in carcere, la contestuale notifica di detta ordinanza, quando, nello stesso interrogatorio, svoltosi con l'assistenza del difensore, si sia provveduto alla contestazione del fatto e alla indicazione delle fonti di prova.

Cass. pen. n. 3000/1992

In materia di misure cautelari personali, per «contestazione del reato», anche ai fini dell'art. 275 comma terzo c.p.p., va ritenuta l'ordinanza nel suo complesso, comprensiva della motivazione, e non soltanto il «capo di imputazione», non menzionato dall'art. 292, che richiede, a pena di nullità, la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta. Ciò trova conferma nell'art. 293 c.p.p., secondo il quale, nell'eseguire l'ordinanza, l'ufficiale o agente incaricato deve consegnare all'indagato copia dell'intero provvedimento, dal cui complesso egli prende conoscenza degli esatti termini della contestazione per valutare l'opportunità di chiederne il riesame o di impugnarlo.

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