(massima n. 1)
Il deposito in cancelleria previsto a beneficio del difensore, dall'art. 293, comma 3, c.p.p., delle ordinanze applicative di misure cautelari dopo la loro notificazione o esecuzione, non deve necessariamente precedere (per quanto ciò possa considerarsi opportuno e auspicabile) l'interrogatorio da effettuare ai sensi dell'art. 294 c.p.p., e neppure deve necessariamente aver luogo con carattere di immediatezza, non contenendo la norma anzidetta alcuna disposizione in tal senso. Né l'inosservanza di detto adempimento può costituire, in difetto di espressa previsione, causa di nullità alcuna, non essendo essa riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lettera c), c.p.p., dal momento che l'assistenza dell'imputato è comunque garantita dall'avviso al difensore previsto dall'art. 294, comma 4, c.p.p. e l'interrogatorio, inoltre, deve svolgersi secondo lo schema fissato dall'art. 65 c.p.p., di per sé idoneo ad assicurare la compiuta conoscenza degli elementi in relazione ai quali dovrà essere impostata la risposta difensiva.