(1)Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a un anno e non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, la custodia può essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri(2).
Note
(1)
Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 1, comma 3, della l. 21 aprile 2011, n. 62.
(2)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 15, comma 3 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48.