(massima n. 1)
In tema di applicazione di misure cautelari personali, il mancato avviso al difensore del deposito degli atti presentati con la richiesta della misura perde di rilevanza qualora sia proposta richiesta di riesame. Infatti alla richiesta di riesame consegue il deposito di tutti gli atti ai quali si riferisce il comma terzo dell'art. 293 c.p.p., con facoltą del difensore di esaminarli e di estrarne copia a norma dell'art. 309, comma ottavo, c.p.p.