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Articolo 391 novies Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Attivitą investigativa preventiva

Dispositivo dell'art. 391 novies Codice di procedura penale

(1)1. L'attività investigativa prevista dall'articolo 327 bis(2), con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.

2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.

Note

(1) Tale articolo, come l'intero Titolo all'interno del quale è inserito, è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.
(2) Si tratta delle investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, che possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici ex art. 327 bis.

Ratio Legis

Tale disposizione è stata inserita nel codice penale al fine di fornire una più ampia tutela ai poteri e doveri del difensore.

Spiegazione dell'art. 391 novies Codice di procedura penale

Nel corso delle indagini preliminari, il diritto dell'indagato alla difesa tecnica può avvenire essenzialmente in tre modi:


  • attraverso la presentazione di memorie e richieste alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero;

  • attraverso lo svolgimento di indagini difensive.

Tramite tale ultima forma di assistenza, si cerca di garantire la regolarità formale degli atti e la genuinità dei suoi esiti, oltre ovviamente al diritto fondamentale dell'individuo ad usufruire di una difesa che possa evitargli conseguenze pregiudizievoli.

Ad ogni modo, la norma in commento stabilisce che sin dal momento del conferimento dell'incarico professionale, il difensore ha il diritto (ed il dovere deontologico) di raccogliere elementi di prova a favore del proprio assistito.

Si precisa inoltre che l'incarico professionale può essere conferito in qualsiasi e per qualsiasi stato e grado del procedimento. La norma in commento stabilisce oltretutto che il mandato può essere conferito anche preventivamente, per l'eventualità che possa instaurarsi un procedimento penale.

Il difensore può a sua volta incaricare a tal fine un sostituto, investigatori privati e consulenti tecnici (qualora siano necessarie specifiche competenze).

Massime relative all'art. 391 novies Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 25749/2025

In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili le dichiarazioni scritte ricevute dal difensore, alle quali non sia allegata la relazione di autenticazione scritta di cui all'art. 391-ter cod. proc. pen., posto che le modalitą di documentazione ivi previste, prescritte dal disposto di cui al comma 2 dell'art. 391-bis cod. proc. pen., assicurano l'adempimento degli oneri informativi imposti dal successivo comma 3, richiesto, a pena di inutilizzabilitą, dal comma 6 della medesima disposizione.

Cass. pen. n. 22615/2024

In tema di indagini difensive finalizzate alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova per l'eventuale promovimento del giudizio di revisione, il giudice dell'esecuzione deve valutare l'ammissibilitą e la fondatezza della richiesta del condannato, onde verificare che la stessa abbia ad oggetto una prova nuova, ossia sopravvenuta o scoperta dopo la condanna, e decisiva, ossia in grado di dimostrare che il condannato deve essere prosciolto, e non sia meramente esplorativa, ma indichi il diverso specifico risultato al quale si intende pervenire grazie al chiesto accertamento. (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BARI, 10/07/2023)

Cass. pen. n. 1599/2007

Spetta al giudice dell'esecuzione, e non al giudice competente per la revisione, la cognizione dell'istanza difensiva proposta nell'esercizio dell'attivitą di investigazione preventiva e diretta all'autorizzazione per il prelievo di frammenti ossei di cadaveri al fine di accertamenti scientifici, specificamente l'esame del DNA, funzionali alla successiva promozione del giudizio di revisione. (Mass. redaz.).

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