(massima n. 1)
Nessuna nullitą o caducazione deriva dal ritardo con il quale sia effettuato il deposito dell'ordinanza applicativa di custodia cautelare previsto, dopo la notificazione o esecuzione della stessa, dall'art. 293, comma 3, c.p.p., unico effetto derivante da detto ritardo essendo soltanto quello riferibile alla determinazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine per la proposizione dell'impugnazione.