(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, l'omessa osservanza del disposto dell'art. 293, comma 3, c.p.p., cosģ come modificato dall'art. 10 della legge n. 332 del 1995, č causa di nullitą dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in quanto, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 1997, al difensore deve essere garantita, prima dell'interrogatorio dell'indagato, la pił ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui č fondata la richiesta del Pubblico Ministero ai fini di un'assistenza adeguata e informata e di una piena tutela delle sue ragioni attinenti alla libertą personale.