(massima n. 1)
Il disposto di cui all'art. 293, comma 3, c.p.p., nella parte in cui, a seguito dell'innovazione introdotta dall'art. 10 della legge 8 agosto 1995, n. 332, prevede che nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa di misura cautelare, dopo la notificazione o esecuzione di quest'ultima, siano depositati anche gli atti a suo tempo presentati con la richiesta di emissione di detta ordinanza, deve trovare applicazione, per identità di “ratio”, anche con riguardo al parere del pubblico ministero ed agli atti ad esso eventualmente allegati qualora il giudice, in adesione al detto parere, abbia respinto una richiesta di revoca o modifica della misura cautelare avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 299 c.p.p.; ciò onde consentire allo stesso imputato di valutare appieno l'opportunità di impugnare il provvedimento. (Nello specie, sulla base di tali principi, la S.C. ha annullato un'ordinanza del tribunale che, decidendo su appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. avverso provvedimento reiettivo della richiesta di revoca di una misura cautelare, aveva ritenuto infondata l'eccezione di nullità proposta dalla difesa per mancato deposito, insieme al detto provvedimento, degli atti prodotti dal pubblico ministero a sostegno del parere contrario da lui espresso).