(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale venga assunto nella circoscrizione di altro tribunale, l'omessa trasmissione al giudice delegato della richiesta del P.M. e degli atti ad essa allegati a norma dell'art. 291, comma primo, c.p.p., non determina di per sé alcuna nullitą, quando l'espletamento del relativo incombente sia stato preceduto dal deposito degli atti presso la cancelleria del giudice che ha emesso la misura, a norma dell'art. 293, comma terzo, c.p.p.