(massima n. 1)
Non sussiste nullitą dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p. allorché, essendo stato dato rituale avviso al difensore d'ufficio, in assenza, fino a quel momento, di nomina di difensore di fiducia, tale nomina intervenga solo all'atto dell'effettuazione dell'interrogatorio medesimo e questo venga ugualmente espletato senza che il legale cosģ nominato vi assista, nulla rilevando in contrario che, al momento dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, l'imputato o indagato, in violazione del disposto di cui all'art. 293, comma 1, c.p.p., non fosse stato avvertito della facoltą di nominare un difensore di fiducia.