(massima n. 1)
Il termine di dieci giorni per la proposizione della richiesta di riesame decorre dalla data dell'avviso di deposito della ordinanza che dispone la misura. In mancanza di detta notifica, la conoscenza della ordinanza, ammessa dallo stesso difensore, e desumibile dalla proposizione di altra richiesta di riesame dichiarata inammissibile, non costituisce equipollente dell'avviso di deposito.