(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, l'interrogatorio di garanzia č nullo, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, nel solo caso di omesso deposito degli atti ex art.293 cod. proc. pen., mentre il mancato rilascio di copia degli stessi non determina alcuna invaliditā, difettando un'espressa previsione di nullitā. (In motivazione, la Corte ha precisato che il diritto di difesa č garantito dalla consultazione degli atti, non potendosi assicurare anche il rilascio di copia, atteso che tale operazione potrebbe risultare materialmente impossibile in considerazione della mole degli atti da riprodurre).