(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame della ordinanza applicativa di una misura coercitiva, la conoscenza acquisita aliunde dal difensore dell'avvenuta applicazione della misura stessa non può ritenersi equipollente all'avviso di deposito del provvedimento. (Nella fattispecie l'avviso era stato dato al difensore a mezzo telefax, e la Corte ha escluso la validità di una tale forma di comunicazione sostitutiva della notifica in quanto — a differenza dell'art. 294 c.p.p., in materia di interrogatorio, che dispone circa il tempestivo avviso da darsi al difensore — l'art. 293 menziona esplicitamente la necessità della notificazione).