Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 401 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sospensione dell'esecuzione

Dispositivo dell'art. 401 Codice di procedura civile

Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanzaprevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito (1) (2).

Note

(1) Articolo così modificato dal d.P.R. 17-10-1950, n. 857.
(2) L'ordinanza di sospensione non è revocabile né ricorribile in Cassazione. Ha natura cautelare ed efficacia provvisoria, pertanto è destinata ad essere assorbita dal provvedimento finale.

Ratio Legis

La norma prevede uno strumento teso ad evitare gli effetti pregiudizievoli dell'esecuzione di una sentenza soggetta all'impugnazione per revocazione.

Spiegazione dell'art. 401 Codice di procedura civile

Il giudice della revocazione, qualora ne sia fatta richiesta, può pronunciare un'ordinanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, perché da quella potrebbe derivare grave ed irreparabile danno alla stessa parte richiedente.

La richiesta di inibitoria deve essere formulata mediante apposita istanza nell'atto di citazione, ma non si esclude una successiva proponibilità, mediante successivo ed apposito atto.

I presupposti per la concessione dell'inibitoria ed il relativo procedimento si identificano con quelli previsti dall'art. 373 del c.p.c. (qui richiamato), richiedendo la delibazione circa la sussistenza di un danno grave ed irreparabile.

Si ritiene che sussista la gravità qualora, in considerazione delle condizioni soggettive delle parti, vi sia un'evidente sproporzione tra il vantaggio che deriva dalla esecuzione della sentenza alla parte che agisce ed il pregiudizio che deriverebbe alla controparte che la subisce.

La irreparabilità, invece, si ritiene che possa considerarsi sussistente allorchè, sulla scorta di una valutazione oggettiva e restrittiva, vi sia il pericolo di una vera e propria distruzione del bene sottoposto ad esecuzione.

Il provvedimento di sospensione assume la forma dell’ordinanza e viene emesso all'esito della camera di consiglio.
Nel procedimento di sospensione è preclusa al giudice ogni valutazione in ordine alla ammissibilità della domanda di revocazione.

Massime relative all'art. 401 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 14680/2012

Il provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 401 c.p.c., sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per revocazione, ha natura ordinatoria, poiché non contiene alcuna decisione in senso tecnico, né pregiudica in alcun modo la decisione della causa. Esso, pertanto, non è impugnabile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Cass. civ. n. 8138/2005

In tema di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione a seguito di istanza di revocazione, a differenza di quanto stabilito dall'art. 401 c.p.c. in relazione alla sospensione dell'esecuzione della sentenza oggetto di revocazione (che deve essere disposta con ordinanza emessa all'esito di una decisione camerale), il quarto comma dell'art. 398 c.p.c. non prevede la necessità di specifiche formalità e, perciò, non può escludersi che la decisione in proposito, eventualmente in casi d'urgenza, possa essere assunta dal tribunale con decreto (firmato dal solo presidente) pronunciato "inaudita altera parte", ossia a contraddittorio differito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!