Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanzaprevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito (1) (2).
Note
(1)
Articolo così modificato dal d.P.R. 17-10-1950, n. 857.
(2)
L'ordinanza di sospensione non è revocabile né ricorribile in Cassazione. Ha natura cautelare ed efficacia provvisoria, pertanto è destinata ad essere assorbita dal provvedimento finale.