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Articolo 668 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Opposizione dopo la convalida

Dispositivo dell'art. 668 Codice di procedura civile

Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità (1) della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore(2).

Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663 secondo comma, è liberata (3).

L'opposizione si propone davanti al tribunale (4) nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto d'ingiunzione, in quanto applicabili (5).

L'opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all'opponente [disp. att. 86](6).

Note

(1) L'articolo in analisi disciplina l'ipotesi dell'opposizione tardiva che non viene cioè proposta nei termini previsti dall'art. 665. Si precisa che nell'espressione "irregolarità della notificazione" deve farsi rientrare anche l'ipotesi di nullità prevista all'art. 160 del c.p.c., ovvero l'incertezza assoluta sulla persona cui è fatta la notifica o sulla data della stessa e inosservanza delle disposizioni sull'individuazione del consegnatario. Inoltre, rientrano anche i vizi meno meno gravi come ad esempio la mancata consegna della copia della citazione da parte del portiere, che non abbia sottoscritto l'originale, e ancora i casi di nullità della citazione. Ad ogni modo, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva di cui alla norma deve sussistere un nesso di causalità tra l'irregolarità della notifica e la mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione da parte dell'intimato.
(2) Con sent. 18-5-1972, n. 89, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità di tale comma «limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore».
(3) La norma si riferisce all'inizio dell'esecuzione, ovvero dall'accesso dell'ufficiale giudiziario. Entro tale termine deve essere depositato il ricorso con il quale si propone l'opposizione tardiva, presso la cancelleria del giudice cha ha pronunciato la convalida, il quale se sussistono gravi motivi può sospendere l'esecutorietà dell'ordinanza di convalida. Inoltre, si precisa che a seguito dell'emanazione della l. 22-12-1973, n. 841 (in tema di proroga delle locazioni) la prestazione di cauzione è ora prevista all'art. 663 del c.p.c., III comma.
(4) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "tribunale" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(5) Tale comma risulta così sostituito dall'art. 6, l. 30-7-1984, n. 399. L'opposizione si propone davanti al giudice che ha pronunciato la convalida e deve fondarsi su motivi di merito miranti ad ostacolare la pronuncia della convalida della licenza. Con tali motivi si contesta la fondatezza del diritto del locatore, poiché semplici motivi di rito non sarebbero sufficienti a fondare una opposizione.
Si precisa che i l locatore-opposto ha la facoltà di modificare la propria domanda formulata nell'atto di intimazione di licenza o di sfratto, mentre non può proporre una domanda nuova. Al conduttore-opponente è concessa la facoltà di chiedere un termine di grazia per sanare la morosità ai sensi dell'art. 55 della L.392/1978, richiesta che deve essere formulata entro e non oltre la prima udienza.
(6) L'opposizione non sospende l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida ma questa può essere sospesa in caso di necessità ed urgenza, ovvero in presenza di gravi motivi, in favore dell'opponente. Qualora il giudice lo ritenga opportuno può subordinare la sospensione dell'esecuzione al versamento di una cauzione, a tutela dell'opposto.

Ratio Legis

La ratio della norma è quella di attribuire al conduttore intimato un rimedio estremo per far valere le sue pretese, nei casi in cui non abbia potuto farlo nei termini. Si tratta dell'unico rimedi che la legge mette a disposizione del conduttore in quanto non è prevista nessuna altra forma di impugnazione dell'ordinanza di convalida.

Spiegazione dell'art. 668 Codice di procedura civile

Il giudizio di convalida costituisce un processo a contraddittorio anticipato, nel corso del quale viene attribuito particolare rilievo alla mancata comparizione dell'intimato, da cui consegue la definizione del giudizio in forma semplificata, con la rapida adozione dell'ordinanza di convalida.
Proprio per questa ragione, se la mancata comparizione non dovesse essere frutto di una scelta volontaria, l'ordinamento si preoccupa di apprestare dei rimedi, consentendo a date condizioni l’opposizione dopo la convalida.

Naturalmente il provvedimento impugnabile è l'ordinanza di convalida emessa in assenza dell'intimato; si tratta di un mezzo d'impugnazione ordinario e non straordinario, anche perché può essere proposta solo entro il termine indicato dal 2° co..
Proprio in considerazione di quanto statuito in tale comma, si ritiene che l'ordinanza di convalida passi in giudicato soltanto quando, decorso il predetto termine, l'opposizione tardiva non sia più possibile.

Presupposti per l’ammissibilità dell’opposizione sono:
  1. la mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione dipesa da irregolarità della notificazione. Si tratta di una nozione più ampia della semplice nullità della notificazione e si identifica in qualsiasi deviazione dallo schema legale del procedimento notificatorio purché capace di determinare la mancata conoscenza tempestiva dell'intimazione (l'onere della prova incombe sull'opponente)
  2. la mancata tempestiva conoscenza dipesa da caso fortuito o forza maggiore. Caso fortuito è quell’evento inevitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di dolo o colpa; la forza maggiore, invece, è il fatto umano o naturale al quale non si può opporre una diversa determinazione volitiva.
  3. la mancata comparizione all'udienza, pur in presenza della conoscenza dell'intimazione, a causa del caso fortuito o della forza maggiore.
In particolare, è stata attribuita rilevanza alla violazione dei termini di comparizione, all'omissione dell'ufficio giudiziario o ad una sua indicazione contraddittoria o incerta ed alla mancata indicazione della data d'udienza. Va, invece, esclusa l'ammissibilità dell'opposizione nel caso della citazione nulla per omissione o incertezza sulla parte o sulle parti o nel caso di mancanza dell'avvertimento di cui al terzo comma dell’art. 660 del c.p.c..

Per quanto concerne la forma dell’opposizione, il terzo comma fa rinvio a quelle che sono le forme previste per l'opposizione a decreto ingiuntivo; ciò fa sorgere il dubbio se l'atto introduttivo debba rispettare la forma della citazione o quella del ricorso.
Si ritiene preferibile la tesi secondo cui deve proporsi con ricorso, con la conseguenza che la tempestività sarà data dal momento del deposito.

L'ultimo comma prevede che l'opposizione non comporta in modo automatico la sospensione dell'esecuzione, la quale può essere disposta dal giudice al ricorrere di “gravi motivi”; si considerano gravi motivi quelli che, sulla base di una delibazione sommaria, rendono l'opposizione ammissibile senza che assumano rilievo quelle ragioni che rendono anche fondata nel merito l'opposizione.

La sospensione non riguarda l'esecuzione ma l'esecutorietà del provvedimento, il che comporta che la stessa possa essere chiesta anche quando l'esecuzione non sia ancora iniziata.
L’ordinanza con la quale si decide sula sospensione è espressamente qualificata come non impugnabile, il che comporta, in applicazione della regola di cui all’art. 177 del c.p.c., la sua non revocabilità e modificabilità fino al momento dell'emanazione della sentenza definitiva, nella quale risulterà assorbita o caducata.

Sull'ammissibilità dell'opposizione il giudice decide con sentenza se la ritiene inammissibile, mentre decide con ordinanza se la ritiene ammissibile.

Massime relative all'art. 668 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 10678/2017

Il giudice d’appello, qualora accerti la nullità dell’ordinanza di estinzione del procedimento per convalida di sfratto, adottata in primo grado per effetto dell’avvenuta sanatoria della morosità nel termine di grazia, non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve procedere alla decisione nel merito della controversia, non essendo in tal caso applicabile l’art. 354, comma 2, c.p.c., il quale si riferisce alle specifiche ipotesi di estinzione del processo per inattività delle parti previste dall’art. 307 c.p.c., atteso che l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 55, comma 5, della l. n. 392 del 1978 va qualificata, invece, come provvedimento di merito, equiparabile ad una pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione del contratto insita nell’intimazione di sfratto per morosità.

Cass. civ. n. 122/2016

L'ordinanza di convalida pronunciata nella mancata comparizione dell'intimato, in assenza di prova dell'avvenuta ricezione da parte di quest'ultimo dell' avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c., non costituisce di per sé ipotesi di ammissibilità dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 668 c.p.c., occorrendo, a tal fine, la prova che il procedimento notificatorio si sia svolto in modo nullo o che si sia perfezionato, con il ricevimento dell'avviso di cui all'art. 140 c.p.c. ovvero con il decorso dei dieci giorni dalla spedizione, in un momento tale da non consentire il rispetto del termine libero di cui al quarto comma dell'art. 668 c.p.c.

Cass. civ. n. 12880/2009

L'opposizione tardiva alla convalida prevista dall'art. 668 c.p.c., che introduce un procedimento con carattere ibrido al quale, ricorrendo i presupposti di legge, è assegnata la funzione di rimessione in termini nell'opposizione all'intimazione con l'insorgenza di una situazione processuale analoga a quella conseguente alla proposizione dell'opposizione tempestiva nel corso del procedimento per convalida, deve essere inclusa a pieno titolo nell'ambito dei "procedimenti di sfratto" di cui all'art. 92 del R.D. n. 12 del 1941 (come richiamato dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969), con la conseguenza che fa eccezione, al pari dell'opposizione tempestiva, al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, sia pure solo con riguardo alla prima fase, finalizzata alla sospensione dell'esecuzione della convalida e caratterizzata da peculiari ragioni di urgenza. È peraltro manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24 Cost, dell'art. 1 della citata legge n. 742 del 1969 nella parte in cui non si applica al termine previsto per l'opposizione alla convalida di cui all'art. 668 c.p.c., poiché l'eccezione alla sospensione dei termini introdotta dall'art. 3 della medesima legge n. 742 del 1969, siccome diretta a favorire la rapida emissione dei provvedimenti di rilascio, si rivela funzionale - nel caso dell'opposizione tardiva - proprio alle esigenze di difesa della parte intimata, consentendole di ottenere, anche nel corso del periodo feriale, la sospensione dell'esecuzione.

La "ratio" della norma di cui al secondo comma dell'art. 668 c.p.c., in base alla quale l'opposizione tardiva alla convalida non è ammissibile se sono trascorsi dieci giorni dall'esecuzione, mira a consentire alla parte esecutata di usufruire di un congruo termine per valutare se formulare tale opposizione, decorrente dal momento in cui essa viene ad effettiva conoscenza del provvedimento pregiudizievole, il quale va individuato in quello dell'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo dell'esecuzione, munito del titolo esecutivo di rilascio.

Cass. civ. n. 10594/2008

Con riguardo ad opposizione proposta dopo la convalida di licenza o di sfratto ai sensi dell'art. 668 c.p.c., la impossibilità a comparire dell'intimato (o, se questo si sia costituito, del suo difensore ) per forza maggiore può anche dipendere da un malore purché il giudice di merito (con valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata ) accerti, anche avvalendosi delle nozioni di comune esperienza, adeguate per valutare la gravità e gli effetti delle malattie comuni, che tale malore sia stato improvviso ed imprevedibile e che sussista un effettivo nesso di causalità tra lo stato di malattia e la mancata comparizione della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il malore denunciato sindrome diarroica integrasse un impedimento idoneo a giustificare la impossibilità per il ricorrente di partecipare all'udienza di convalida della licenza di finita locazione, non essendo la mera invocazione di un malore sufficiente per ritenere dimostrata tale impossibilità e non risultando provato il nesso causale tra il documentato malore e la mancata comparizione, anche in virtù del comportamento successivo dell'opponente ).

Cass. civ. n. 16252/2005

Con riguardo ad opposizione proposta dopo la convalida di licenza o di sfratto ai sensi dell'art. 668 c.p.c., la impossibilità a comparire dell'intimato (o, se questo si sia costituito, del suo difensore) per forza maggiore può anche dipendere da un malore purché il giudice di merito (con valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata) accerti, anche avvalendosi delle nozioni di comune esperienza, adeguate per valutare la gravità e gli effetti delle malattie comuni, che tale malore sia stato improvviso ed imprevedibile e che sussista un effettivo nesso di causalità tra lo stato di malattia e la mancata comparizione della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la configurabilità sia della forza maggiore che del nesso causale in presenza di una denunciata colica renale verificatasi due giorni prima dell'udienza, ovvero in un lasso di tempo idoneo affinché il difensore della ricorrente potesse provvedere alla propria sostituzione).

Cass. civ. n. 13755/2002

L'ammissibilità dell'opposizione tardiva alla convalida di licenza o di sfratto per irregolarità della notificazione dell'intimazione è subordinata dall'art. 668, primo comma, c.p.c. alla prova, a carico dell'opponente, del collegamento causale tra la mancata, tempestiva conoscenza dell'intimazione ed il vizio della sua notificazione, ma solo quando quest'ultimo concerna la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell'atto. Nell'ipotesi, invece, di nullità della notificazione per inosservanza delle disposizioni sui luoghi in cui deve essere eseguita (come nella specie), il fatto stesso della consegna della copia in luogo diverso da quello in cui si sa che il destinatario si trova implica, di per sè solo, la dimostrazione di detto collegamento.

Cass. civ. n. 8582/2002

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 668, comma primo, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non ammette una incondizionata proponibilità della opposizione tardiva alla convalida di licenza o di sfratto per finita locazione, ma la limita ai soli casi in cui l'intimato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'atto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, poiché esistono all'interno della disciplina del procedimento per convalida di sfratto una serie di previsioni (art. 663, comma primo, c.p.c.; art. 660, ultimo comma, c.p.c.) atte a garantire un rilevante grado di certezza della conoscenza da parte dell'intimato dell'atto notificatogli.

Cass. civ. n. 13419/2001

Nel giudizio di merito instaurato con l'apertura della fase rescissoria dell'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, disciplinato dal rito delle locazioni, il locatore - opposto (che assume, o meglio conserva la veste sostanziale di attore) ha facoltà di modificare la propria domanda, formulata con l'atto di intimazione di licenza o di sfratto, entro il limite dell'art. 420, comma primo, c.p.c. (che consente la modifica delle domande già enunciate, se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice), mentre è da ritenersi esclusa la possibilità di proporre una domanda nuova rispetto a quella formulata con l'atto di intimazione.

Cass. civ. n. 1785/1999

Nel regime anteriore alla legge 26 novembre 1990, n. 353 il Pretore davanti al quale si propone l'opposizione tardiva alla convalida di licenza o di sfratto (art. 668, comma terzo c.p.c.), qualora la causa ecceda la sua competenza per valore in relazione all'ammontare dei canoni per il periodo in contestazione (art. 12 c.p.c. nel testo anteriore alla legge n. 353/90) deve rimettere le parti davanti al Tribunale al quale compete anche la decisione sull'ammissibilità dell'opposizione tardiva. L'ordinanza del Pretore di rimessione al Tribunale, ove non impugnata con l'istanza di regolamento di competenza, rende irretrattabile la decisione sul punto.

Cass. civ. n. 3357/1997

In tema di procedimento per convalida di licenza o sfratto, la mancata conoscenza dell'intimazione dovuta ad assenza dell'intimato per ferie, senza la predisposizione di cautele per essere informato di eventuali notifiche che lo riguardino, non può considerarsi derivante da caso fortuito ai fini della ammissibilità della tardiva opposizione alla convalida.

Cass. civ. n. 1327/1995

L'opposizione tardiva all'ordinanza di convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c. deve ritenersi accordata per qualsiasi irregolarità della notificazione dell'atto di intimazione, ancorché comportante una nullità dell'atto stesso in relazione alla sua notifica e la sua giustificata ammissibilità di ingresso al giudizio di merito come se l'opposizione stessa fosse tempestiva, imponendo al giudice di giudicare sull'eccezione del conduttore.

Cass. civ. n. 4788/1989

L'opposizione dopo la convalida è ammessa, ai sensi dell'art. 668 c.p.c. (interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1972) soltanto nel caso in cui l'intimato non abbia avuto tempestiva conoscenza della citazione per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore, e nel caso in cui lo stesso, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore. (In base al suddetto principio la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza del giudice di merito che aveva escluso che il mancato rispetto dell'ora contumaciale — ex art. 59 disp. att. c.p.c. — integrasse uno dei casi in cui è ammissibile l'opposizione dopo la convalida).

Cass. civ. n. 1610/1989

Il termine di dieci giorni dall'esecuzione, che l'art. 668, secondo comma, c.p.c. fissa per l'opposizione tardiva del locatario dopo la convalida dell'intimazione di licenza o di sfratto, decorre dall'accesso dell'ufficiale giudiziario, il quale segna l'inizio dell'esecuzione in forma specifica per rilascio, e determina la piena conoscenza del provvedimento pregiudizievole, senza che rilevi l'eventuale differimento dell'effettiva immissione dell'esecutante nella disponibilità materiale del bene.

Cass. civ. n. 1127/1986

Nel procedimento per convalida di sfratto, il rinvio dell'udienza di comparizione, indicata dall'intimante, alla prima udienza immediatamente successiva, a causa d'impedimento dell'ufficio ed ai sensi dell'art. 57 disp. att. c.p.c., giustifica in caso di mancata comparizione dell'intimato a detta nuova udienza, la pronuncia dell'ordinanza di convalida, a norma dell'art. 663 c.p.c., con la conseguenza che il relativo provvedimento si sottrae al rimedio dell'appello, ed è suscettibile soltanto di opposizione tardiva, nei casi e nei modi consentiti dall'art. 668 c.p.c.

Cass. civ. n. 4658/1985

Il giudice dell'appello il quale — contrariamente al giudice di primo grado ed in riforma della relativa pronuncia — reputi ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. ad una convalida di sfratto, deve pronunciare nel merito e non rimettere la causa al primo giudice, non rientrando tale ipotesi nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. in quanto non sussiste l'esigenza di assicurare il doppio grado di giurisdizione, essendo l'accertamento della risoluzione del rapporto locatizio avvenuto in sede di cognizione sommaria con l'emissione del provvedimento di convalida.

Cass. civ. n. 2024/1984

Per la disciplina dell'opposizione dopo la convalida (cosiddetta opposizione tardiva), il richiamo contenuto nell'art. 668 c.p.c. alle forme prescritte per l'opposizione al decreto d'ingiunzione (in quanto applicabili) è limitato alle modalità dell'introduzione di detta opposizione ed alla individuazione del giudice davanti alla quale va proposta, con la conseguenza che nel giudizio che ne consegue dopo la fase a cognizione sommaria, nell'ambito della quale il pretore od il conciliatore aditi possono emettere i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo, previsti nell'ultimo comma del citato art. 668, nella seconda fase a cognizione piena, sul merito dell'opposizione, qualora le questioni sollevate siano tali da allargare la materia oltre i limiti della competenza per valore del giudice adito, questi deve rimettere le parti davanti al giudice competente per valore, non diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di opposizione tempestiva alla convalida (artt. 665 e 667 c.p.c.).

Cass. civ. n. 4794/1983

Ai fini dell'opposizione tardiva a convalida di sfratto, prevista dall'art. 668 c.p.c., il caso fortuito va individuato in quelle circostanze obiettive escludenti l'imputabilità all'intimato, a titolo di colpa o dolo, della mancata comparizione. (Nella specie il giudice del merito aveva ravvisato il caso fortuito nella chiusura del locale locato per le ferie di ferragosto, nell'assenza del conduttore perché in viaggio di nozze e nella mancanza di qualsiasi elemento oggettivo atto a far prevedere l'intimazione e la citazione per la convalida; la C.S. enunciando il precisato principio ha confermato tale decisione).

Cass. civ. n. 4641/1983

Nel caso di opposizione tardiva ai sensi dell'art. 668 c.p.c., la competenza a decidere sulla relativa ammissibilità spetta al giudice competente per il merito con la conseguenza che, ove la competenza al riguardo spetti, secondo le regole ordinarie, al tribunale, è a questo giudice e non al pretore che abbia convalidato la licenza o lo sfratto che compete la decisione dell'ammissibilità di quella opposizione.

Cass. civ. n. 1417/1982

In tema di opposizione cosiddetta tardiva alla convalida di sfratto — prevista dall'art. 668 c.p.c. — è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice che rigetti l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'opponente e rinvii la causa per il prosieguo (nella specie, per la precisazione delle conclusioni).

Cass. civ. n. 6242/1981

La possibilità di opposizione tardiva alla convalida di sfratto è subordinata, a norma dell'art. 668 c.p.c., al concorso di un duplice ordine di circostanze: l'esistenza di un'irregolarità di notificazione, o di un caso fortuito o di una forza maggiore, ed un nesso di causalità fra questi eventi e la mancata, tempestiva conoscenza dell'intimazione. La relativa indagine costituisce un apprezzamento di mero fatto, incensurabile in cassazione, ove risulti sorretta da motivazione logicamente e giuridicamente corretta. (Nella specie, il giudice del merito aveva dichiarata inammissibile l'opposizione dell'intimato, considerando che questi aveva avuta sicura conoscenza dell'atto, tanto da essere presente all'udienza, dalla quale si era allontanato per andare alla ricerca del proprio difensore).

Cass. civ. n. 2656/1961

In tema di opposizione dopo la convalida dell'intimazione di licenza o di sfratto, il concetto di caso fortuito, a norma dell'art. 668 c.p.c. e per gli effetti di cui alla medesima disposizione, si concreta in una causa produttiva dell'evento dannoso o di un particolare pregiudizio, non imputabile a chi la invoca, ossia non evitabile con la normale diligenza. (Nel caso trattavasi di intimato-opponente che deduceva di non avere avuto tempestiva conoscenza dell'intimazione di sfratto per caso fortuito, in quanto l'intimazione stessa era imprevedibile per esso intimato che, all'epoca della notifica, era assente dalla sua sede per ragioni di affari; considerato che l'intimato si era allontanato dalla sede senza neppure indicare il suo recapito temporaneo ai familiari, nella specie, si è ritenuta insussistente la normale diligenza ed insussistente, quindi, il dedotto caso fortuito).

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