(massima n. 1)
Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, anche nell'ipotesi in cui la provvisoria esecutivitā della sentenza fatta valere come titolo esecutivo sia stata sospesa ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., non č tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell' art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della controversia cui la sentenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialitā tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi.