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Articolo 601 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Divisione

Dispositivo dell'art. 601 Codice di procedura civile

Se si deve procedere alla divisione (1), l'esecuzione è sospesa (2) finché sulla divisione stessa (3) non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627 [disp. att. 181].

Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.

Note

(1) Qualora non sia possibile disporre la separazione, il giudice dell'esecuzione ordina la divisione previa istanza di parte, non potendo essere disposta d'ufficio. In questo caso si ha la divisione totale del bene diversamente da quanto accade nella separazione della quota in cui si verifica la divisione parziale.
Con la divisione si ottiene lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto se uno dei contitolari avesse esercitato il diritto potestativo a ottenere la divisione ai sensi dell'art. 1111 del c.c..
(2) In ogni caso, quando all'udienza di comparizione il giudice dell'esecuzione ordini la divisione, il processo esecutivo viene sospeso ope legis fino al momento in cui sulla divisione non sia intervenuto un accordo fra le parti o fino al momento in cui la divisione non sia disposta con sentenza avente i requisiti di cui all'art. 627 del c.p.c.. Al termine del giudizio di divisione, il processo esecutivo già sospeso, deve essere riassunto nel termine indicato dal giudice o in quello previsto dall'art. 627 c.p.c..
(3) Nonostante il giudizio divisorio sia preordinato alla esecuzione sulla quota che verrà liquidata, lo stesso deve comunque configurarsi come un autonomo giudizio di cognizione. Infatti, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione dispone la divisione e che sospende il processo esecutivo, non può essere considerata un provvedimento istruttorio pronunciato nel corso del procedimento divisorio.

Spiegazione dell'art. 601 Codice di procedura civile

Il giudizio di divisione dei beni pignorati non può essere iniziato e, se iniziato, non può proseguire qualora venga meno in capo all'attore la qualità di creditore e, con essa, la legittimazione e l'interesse ad agire, a meno che a tale deficienza (originaria o sopravvenuta) non si ponga rimedio con una valida domanda di scioglimento della comunione, che può essere formulata dal debitore convenuto, da altro creditore munito di titolo esecutivo ovvero da alcuno dei litisconsorti necessari di cui al terzo comma dell’art. 1113 del c.c..

Se il giudice dispone di procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado resa nel giudizio divisorio, o fino alla comunicazione della sentenza d'appello, a meno che a tale giudizio non si ponga fine mediante accordo tra le parti in causa.
E’ questa un’ipotesi di sospensione necessaria ed automatica (il giudice non ha alcun potere discrezionale sull’an della medesima e la stessa si produce indipendentemente da un formale provvedimento che la disponga).
Nel caso in cui il giudizio divisorio abbia ad oggetto beni immobili indivisibili o non comodamente divisibili, si rende necessaria la vendita con incanto degli stessi; competente è il giudice istruttore del processo di divisione, secondo le regole ordinarie (cfr. art. 788 del c.c.), mentre il giudice dell'esecuzione continua ad essere competente per la distribuzione del denaro che deve essere attribuito al debitore in luogo della sua quota sul bene.
Di contro, dichiarato esecutivo il progetto di divisione, il giudice istruttore di quest'ultimo non ha il potere di attribuire al creditore la porzione spettante al debitore; in ordine alla vendita o assegnazione di questa deve statuire il giudice dell'esecuzione, nell'ambito e con le forme della procedura espropriativa.

Entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa sospensiva, il processo esecutivo deve essere riassunto a cura del creditore procedente.
A seguito della riassunzione, si procede alla liquidazione del lotto assegnato al debitore secondo le regole proprie di ciascun mezzo di espropriazione.

Per quanto concerne le spese del giudizio di divisione, vige il principio secondo cui il creditore procedente e gli intervenuti nell'esecuzione e nel giudizio divisorio non devono essere, neppure parzialmente, gravati delle relative spese, non avendo essi un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti e non agendo in via surrogatoria del debitore (i creditori, infatti, sono costretti a promuovere la divisione in via strumentale per la realizzazione del proprio diritto di credito).
Le spese del giudizio di divisione, dunque, devono gravare a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune di questa.

Massime relative all'art. 601 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 12685/2021

La sospensione del processo esecutivo nelle more della divisione dei beni pignorati, ai sensi dell'art. 601 c.p.c. (cd. divisione "endoesecutiva"), costituisce una ipotesi speciale di sospensione per pregiudizialità necessaria, prevista in via generale dall'art. 295 c.p.c.; pertanto, in applicazione estensiva dell'art. 297 c.p.c., esso va riassunto nel termine di tre o sei mesi (secondo la disciplina applicabile "ratione temporis") dalla pronuncia dell'ordinanza non impugnabile di cui all'art. 789, comma 3, c.p.c., ove non vi siano contestazioni, oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che risolve le eventuali contestazioni. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/05/2018).

Cass. civ. n. 20977/2018

In tema di esecuzione forzata immobiliare su bene indiviso, il provvedimento con il quale il giudice, per inattività delle parti, dichiara l'estinzione del giudizio di divisione del bene pignorato, instaurato ex artt. 600 e 601 c.p.c., anche se emesso in forma di ordinanza, ha natura di sentenza, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, con la conseguenza che esso è impugnabile con appello e non mediante reclamo dinnanzi al collegio.

Cass. civ. n. 20817/2018

Il giudizio di divisione endoesecutivo è ritualmente introdotto con la pronuncia (o la notifica) dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che la dispone, di modo che non è necessaria la notificazione e iscrizione a ruolo di un distinto atto di citazione; nondimeno, ove il giudice dell'esecuzione oneri le parti di tale incombente, la relativa ordinanza - se non opposta con la dimostrazione di una conseguente lesione del proprio diritto di difesa - non dà luogo a nullità, e ad essa va prestata ottemperanza, sebbene dalla sua inosservanza non possano farsi discendere, per la parte onerata, conseguenze di definizione in rito del processo deteriori rispetto a quelle derivanti dall'inosservanza delle minori forme sufficienti.

Cass. civ. n. 10653/2014

In tema di esecuzione forzata, quando oggetto di espropriazione immobiliare sono quote di un'unità poderale - già costituita in comprensorio di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ed in origine assegnata in proprietà a contadini diretti coltivatori, ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078 - pervenute ai debitori in forza di successione a causa di morte anteriore all'entrata in vigore della legge 19 febbraio 1992, n. 191, la persistente infrazionabilità del bene preclude la vendita giudiziaria delle quote indivise, con la conseguenza che trova applicazione la speciale procedura camerale prevista dagli artt. 5 e segg. della legge n. 1078 del 1940 invece dell'ordinario giudizio di divisione, previsto dall'art. 601 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 682/2000

Nell'espropriazione di beni indivisi l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione dispone procedersi alla vendita della quota indivisa spettante al debitore esecutato non può essere immediatamente impugnata con il ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. neppure dal proprietario non debitore trattandosi di atto revocabile dal giudice che lo ha emesso e impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 9370/1995

Nel giudizio di divisione dei beni pignorati disposto ai sensi dell'art. 599 c.p.c. la morte del debitore sopravvenuta prima della sua costituzione nel giudizio di divisione comporta l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 299 c.p.c. e gli eredi della parte defunta possono dolersi della mancata interruzione del processo, anche quando sono parti del giudizio di divisione come comproprietari non debitori.

Cass. civ. n. 5718/1987

Qualora, a seguito di pignoramento di bene indiviso, venga sospeso il procedimento esecutivo, in attesa della definizione di giudizio di divisione (art. 601 c.p.c.), il giudice istruttore di quest'ultimo, nel dichiarare esecutivo il progetto divisionale, ai sensi dell'art. 789, terzo comma, c.p.c., non ha il potere di attribuire al creditore la porzione spettante al debitore, in ordine alla cui vendita od assegnazione deve statuire il giudice dell'esecuzione, nell'ambito e con le forme della procedura espropriativa. Ove tale attribuzione venga disposta dall'istruttore, il relativo provvedimento, di carattere anomalo, e non altrimenti impugnabile, è denunciabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, in considerazione del suo contenuto decisorio.

Cass. civ. n. 2889/1982

Nell'esecuzione su beni indivisi, il giudizio cognitivo diretto allo scioglimento della comunione, pur subordinando alla sua conclusione la procedura esecutiva, rimane da essa soggettivamente ed oggettivamente distinto e conserva la propria autonomia e disciplina, senza che, malgrado il collegamento strumentale con il giudizio esecutivo, possa essere tecnicamente considerato una continuazione ovvero una fase di quello. Conseguentemente, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, con cui sia stato sospeso il processo e sia stata disposta la divisione, non può essere valutata alla stregua di un provvedimento istruttorio emesso nel corso dell'ordinario processo cognitivo divisionale, né l'«avviso» di tale ordinanza può sostituire la «chiamata in giudizio» prevista dall'art. 1113, terzo comma, c.c., la quale costituisce un onere per i comunisti, sui quali grava l'obbligo di salvaguardare il diritto d'intervento dei creditori iscritti e dei cessionari opponenti o trascriventi.

Cass. civ. n. 4317/1974

L'estinzione del processo per mancata o intempestiva riassunzione deve per produrre i suoi effetti, essere dichiarata dal giudice. Pertanto, se il giudizio di divisione — che, a norma dell'art. 601 c.p.c., determina la sospensione del processo per espropriazione di beni indivisi — pur essendosi verificati i presupposti della sua estinzione, e pur risultando la relativa causa cancellata dal ruolo, non è dichiarato estinto, esso può essere ancora riassunto. In tal caso, non essendo avvenuta la definizione del giudizio di divisione, la causa di sospensione del processo esecutivo deve considerarsi tuttora perdurante, onde il detto processo, pur non potendo ancora essere riassunto, non può essere dichiarato estinto.

Cass. civ. n. 3432/1974

L'ordinanza con la quale il giudice istruttore, nel procedimento di divisione del bene indiviso oggetto del pignoramento immobiliare, dispone la vendita dell'immobile, nonostante sia insorta controversia sulla necessità della vendita, a seguito di domanda di assegnazione, della quota pignorata da parte del comproprietario del bene, è impugnabile per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, avendo contenuto decisorio ed essendo sottratta per legge ad ogni altra forma di impugnazione.

Cass. civ. n. 44/1968

Il termine per promuovere il giudizio di divisione nel corso del processo di espropriazione di beni indivisi, da chiunque sia stata proposta la relativa istanza, è un termine concesso a tutte le parti che hanno la possibilità di instaurarlo: al creditore precedente, cioè, non meno che al debitore. Ne consegue che per entrambe queste parti si verificano gli effetti propri della decadenza conseguente al suo inutile decorso. Nell'espropriazione dei beni indivisi, l'inattività delle parti nel promuovere il giudizio di divisione entro il termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione, determina l'estinzione del processo esecutivo, poiché questo non può essere proseguito né rimanere indefinitivamente sospeso, in attesa di un evento — quale l'inserimento del giudizio cognitivo di divisione nell'ambito dell'esecuzione come mezzo al fine del suo espletamento — che non può verificarsi. Il pagamento del debito durante la sospensione dell'esecuzione disposta perché si proceda alla divisione del bene (indiviso, pignorato), non ha alcuna rilevanza sulla prosecuzione dell'esecuzione, che continua sia pure al solo fine della liquidazione e del recupero delle spese, e pertanto non dispensa le parti dall'onere di promuovere, nel termine perentorio fissato, il giudizio di divisione.

Cass. civ. n. 1844/1967

Nell'espropriazione di beni indivisi, ove il giudice dell'esecuzione si avvalga della facoltà di disporre che si proceda alla divisione, viene ad instaurarsi un ordinario giudizio di cognizione del tutto autonomo rispetto al processo esecutivo, il quale rimane di diritto sospeso fino a quando non sia in concreto individuato l'oggetto dell'espropriazione.

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