Con questa norma si completa la disciplina dettata dall’
art. 283 del c.p.c. in ordine alle modalità attraverso cui può essere chiesto ed ottenuto dal giudice d’appello il
provvedimento di sospensione dell’efficacia provvisoria della
sentenza di primo grado.
Infatti, mentre l’art. 283 c.p.c. si preoccupa di individuare i soggetti ed i presupposti di tale istanza, la norma in esame delinea il procedimento che ad essa ne consegue.
Qualora ricorrano gravi motivi, la parte che ne ha interesse può chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
Tale sospensione può riguardare:
a)
l’efficacia esecutiva, se ancora non è stata iniziata alcuna esecuzione in forza di quella sentenza.
La richiesta di sospensione deve essere presentata separatamente dall’atto di appello, dovendo formare oggetto di un autonomo ricorso.
Infatti, mentre destinatario, e dunque interlocutore immediato dell’atto di
impugnazione è la controparte (che, mediante la citazione, viene evocata in appello), la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza ha come suo diretto destinatario il
Presidente del Collegio giudicante.
b)
l’esecuzione della sentenza, nel caso in cui questa abbia già avuto inizio.
Prima che la sospensione possa essere adottata, le parti vengono convocate in
camera di consiglio dinanzi al Tribunale ovvero dinanzi alla Corte d’Appello.
Soltanto nel caso in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, con lo stesso decreto che fissa l’udienza di comparizione, il Presidente può disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza.
La decisione finale sulla provvisorietà del provvedimento spetta, comunque, al Collegio, il quale, dopo l’udienza in camera di consiglio, può confermare, modificare o revocare il decreto emesso
inaudita altera parte dal Presidente.
La norma precisa che l’ordinanza con la quale il Collegio decide sull’esecuzione provvisoria non è impugnabile, e ciò trova la sua spiegazione nel fatto che la decisione sulla richiesta di sospensione è strumentale alla decisione sull’impugnazione, nel senso che l’
ordinanza del giudice d’appello verrà comunque assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio di impugnazione ed ogni doglianza riguardante l’
efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, consentita o negata dal collegio, potrà essere riproposta con riferimento alla sentenza d’appello (sostitutiva di quella impugnata).
Anche su questa norma è intervenuta la Riforma Cartabia in attuazione del principio di delega contenuto nella lettera i) del comma 8 dell’unico articolo della legge delega, principio volto a “
prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria”.
In particolare, nel dare attuazione al principio di cui sopra, al primo comma di questa norma, relativo all’ipotesi in cui la pronuncia sull’istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza avvenga alla prima udienza, viene previsto che l’istanza possa essere riproposta in un secondo momento e che, nei casi in cui il presidente non si sia avvalso della facoltà di fissare udienza davanti al collegio (il quale, secondo quanto previsto al primo periodo, provvederebbe in udienza) e l’udienza si svolga davanti all’istruttore, questi debba riferire al collegio per l’adozione del provvedimento.
Nel caso in cui, invece, la parte abbia chiesto la fissazione di apposita udienza per la decisione sulla sospensione (disciplinata dal secondo e terzo comma), si prevede in ogni caso la
comparizione delle parti davanti all’istruttore, al fine di non appesantire ulteriormente l’attività del collegio e assicurare agilità e celerità del subprocedimento che si viene così ad instaurare.
L’ultimo comma presenta mere modifiche di coordinamento, in quanto già la vecchia norma prevedeva che nel decidere sull’istanza di sospensione il giudice potesse disporre la discussione orale dell’
impugnazione.
In particolare, si è mantenuto fermo quanto previsto dal testo anteriormente vigente e, per il caso in cui davanti alla corte d'appello l’udienza di comparizione delle parti si sia tenuta davanti all’istruttore, si prevede che il collegio, con l’ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, se ritiene che la causa sia matura per la decisione nelle forme della discussione orale, fissa a tal fine udienza davanti a sé, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusionali, onde consentire loro di esplicare a pieno il
diritto di difesa.