(massima n. 1)
In caso il titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione, della sua esecutivitą - come nell'ipotesi di cui all'art. 283 c.p.c. ad opera del giudice dell'impugnazione - non comporta la sopravvenuta illegittimitą degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione ai sensi dell'art. 623 c.p.c., del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo.