Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 48 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sospensione dei processi

Dispositivo dell'art. 48 Codice di procedura civile

I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l'ordinanza che richiede il regolamento(5).

Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti [298] (3) (4).

Note

(1) Nonostante l'articolo in esame rinvii alle forme ed agli effetti della sospensione ex artt. 295 ss., è bene precisare che si è di fronte ad un'ipotesi di sospensione impropria, proprio perchè il processo non si sospende totalmente ma continua in unì'altra sede, ossia la Cassazione in relazione alla questione della competenza. Inoltre, l'art. 48 del c.p.c. contiene una deroga all'art. 298, poichè consente il compimento degli atti ritenuti urgenti dal giudice. Infine, la norma non trova applicazione nel caso in cui venga impugnato con regolamento un provvedimento di sospensione, implicitamente statuente sulla competenza, emesso a norma dell'art. 295.
(2) Il deposito in cancelleria della copia del ricorso notificata e la pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento d'ufficio determinano in maniera automatica la sospensione del processo, restando indipendente dall'ammissibilità o dalla fondatezza dell'istanza che sono oggetto di esclusiva valutazione da parte della Cassazione.
Nonostante l'effetto sospensivo automatico, occorre comunque un'ordinanza, che dia atto dell'avvenuto deposito del ricorso (momento dal quale opera la sospensione).
(3) La competenza a valutare l'urgenza degli atti da compiere in pendenza del giudizio sospeso spetta sempre al giudice, ma l'ordinanza con cui vengono pronunciati deve sempre essere preceduta dall'audizione delle parti.
Tali atti restano efficaci anche se in seguito alla pronuncia sull'istanza di regolamento di competenza il giudice che li ha disposti venga dichiarato incompetente.
(4) Una volta intervenuta la pronuncia sull'istanza di regolamento di competenza, è onere delle parti riassumere il processo sospeso entro il termine indicato dalla pronuncia della Cassazione o, in mancanza, entro sei mesi dalla sua comunicazione, anche se si tratta di una pronuncia di inammissibilità.
(5) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 48 Codice di procedura civile

Prosegue con questa norma l’analisi del procedimento che viene introdotto con istanza di regolamento di competenza.
Si afferma in giurisprudenza che qui ci si riferisce soltanto a quei processi la cui decisione dipenda dalla risoluzione della questione di competenza dedotta nell’istanza di regolamento, ciò che si desumerebbe dal plurale usato per il termine “processo”, il che lascia intendere che vi siano più procedimenti contemporaneamente pendenti dinanzi allo stesso o a giudici diversi, tutti subordinati alla risoluzione della questione di competenza.
Prima della Riforma Cartabia la norma disponeva che la presentazione dell’istanza in cancelleria o la pronuncia dell’ordinanza che richiede il regolamento segnavano il momento dell’inizio della sospensione automatica del processo.
Adesso, invece, in conseguenza dell’intervento operato sull’art. 47 del c.p.c., la norma in esame è stato modificata nel senso di prevedere che il giudizio di merito è sospeso dal giorno in cui viene depositata presso il giudice a quo copia del ricorso notificato o dell’ordinanza con cui è sollevato il regolamento di competenza
Si tratta di un’ipotesi di c.d. sospensione impropria, nel senso che il processo è solo apparentemente sospeso; ad arrestarsi, infatti, è soltanto la fase di merito del processo, mentre in relazione alla competenza il giudizio prosegue dinanzi alla Corte di Cassazione.
Precisa il secondo comma che le parti possono chiedere al giudice di autorizzare il compimento di determinati atti, i quali resteranno vincolanti e manterranno la loro efficacia anche nel caso in cui venga riconosciuta l’incompetenza dello stesso giudice che li ha approvati (sarà il giudice a valutare l’urgenza della loro approvazione).
L’autorizzazione può essere pronunciata dall’autorità giudiziaria con ordinanza, previo contraddittorio tra le parti; l’urgenza dovrà essere valutata a seconda del tipo di atto in questione, in considerazione in particolare dell’eventualità che quel determinato atto non potrà essere più realizzato alla ripresa del processo a causa del decorso del tempo, nonché alla luce della circostanza che quell’atto, anche se potesse essere compiuto successivamente, non sarebbe più idoneo a produrre quelle utilità per il cui conseguimento lo si intende porre in essere.
Per quanto concerne la natura degli atti urgenti, va detto che essi debbono riguardare esclusivamente gli atti del processo sospeso, con esclusione, a titolo esemplificativo, dei provvedimenti cautelari (i quali fanno parte di un procedimento diverso e autonomo).
Lo scopo della norma si ritiene che sia evidente, ossia quello di impedire che la causa venga decisa da un giudice che successivamente potrebbe rivelarsi incompetente.
Da ciò se ne fa conseguire che la sospensione del processo determina la nullità degli atti processuali compiuti, dalle parti e dal giudice, in funzione della decisione della causa, mentre è stata ritenuta valida ed efficace la riserva di appello differito avverso la sentenza non definitiva che abbia deciso sia sulla competenza (impugnata sotto questo profilo con istanza di regolamento ex art. 43 del c.p.c.) che parzialmente sul merito (la sua validità ed efficacia sarà tuttavia subordinata alla condizione della successiva dichiarazione di competenza del giudice a quo).

Massime relative all'art. 48 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 283/2022

Il provvedimento di assunzione della prova, disposto ai sensi dell'art. 48, comma 2, c.p.c., per ragioni d'urgenza, durante la sospensione del procedimento a seguito di proposizione di regolamento di competenza, ha carattere ordinatorio e non decisorio, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto avverso tale provvedimento. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 10/09/2020).

Cass. civ. n. 9936/2015

Nel caso in cui, a seguito di conflitto positivo di competenza conseguente alla pronuncia dichiarativa di fallimento e all'apertura della procedura di concordato preventivo da parte di due distinti tribunali, penda regolamento di competenza d'ufficio, la corte d'appello, davanti alla quale sia stata reclamata, anche per ragioni di competenza, la sentenza dichiarativa di fallimento, deve applicare analogicamente l'art. 48 c.p.c. e dichiarare sospeso l'intero procedimento e non solo la questione di competenza, sicché, qualora, in sede di regolamento, venga dichiarata l'incompetenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento, è nulla la sentenza della corte d'appello che abbia pronunciato in via non definitiva sul merito prima di dichiarare sospeso il processo sulla questione di competenza.

Cass. civ. n. 3915/2015

Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 48 cod. proc. civ. in ragione della proposizione di un precedente regolamento di competenza integra un'ipotesi di sospensione cd. impropria, avverso la quale non è ammissibile un autonomo regolamento di competenza, trattandosi di evenienza che esula dall'ambito dell'art. 42 cod. proc. civ., riferito esclusivamente ai casi di sospensione per pregiudizialità.

Cass. civ. n. 8061/2007

L'art. 48 c.p.c., nel prevedere la sospensione dei processi in relazione ai quali è richiesto il regolamento di competenza al fine di impedire che la causa sia decisa da un giudice eventualmente incompetente, si riferisce unicamente a quei processi la cui decisione dipenda dalla risoluzione della questione di competenza dedotta con l'istanza di regolamento, per cui, ove sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in virtù del quale sia stata iniziata l'espropriazione mobiliare in danno dell'ingiunto, la proposizione del regolamento di competenza avverso la sentenza, che abbia dichiarato l'incompetenza del giudice adito con l'opposizione all'ingiunzione, non produce l'automatico effetto sospensivo anche del procedimento esecutivo. In tal caso, infatti, non si realizza la condizione prevista dal citato art. 48 c.p.c. della contemporanea pendenza, dinanzi allo stesso o a diversi giudici, di due procedimenti di cognizione entrambi subordinati alla decisione della questione di competenza, considerato, altresì, che la sospensione del processo esecutivo, che non sia disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo (art. 623 c.p.c.), può derivare solo in virtù di apposito provvedimento ex art. 624 c.p.c. del giudice dell'esecuzione.

Cass. civ. n. 14670/2003

Nel quadro della disciplina di cui all'art. 42 c.p.c. — come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 — non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà — oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito — si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost. Della esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio, deriva sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege.

Cass. civ. n. 9512/1999

L'art. 48 c.p.c., il quale prevede la sospensione dei «processi» in relazione ai quali è richiesto il regolamento di competenza al fine di impedire che la causa sia decisa da un giudice eventualmente incompetente, si riferisce unicamente a quei processi la cui decisione dipenda dalla risoluzione della questione di competenza dedotta con l'istanza di regolamento; conseguentemente, allorquando il giudice di primo grado declini la propria competenza decidendo sulle spese relative e la sentenza sia impugnata, oltre che con regolamento di competenza, anche con appello per il capo sulle spese, poiché la competenza della corte d'appello a decidere sul gravame non dipende dall'esito del regolamento, il processo non deve essere sospeso.

Cass. civ. n. 3075/1999

È inammissibile la censura di violazione degli artt. 47 e 48 c.p.c. per avere il giudice ad quem, dinanzi al quale è stato riassunto il processo a seguito di declaratoria di incompetenza di altro giudice, ma avverso la quale è stato proposto il regolamento necessario, ignorato l'istanza di sospensione del processo e trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, perché la cognizione di questa ultima è rigorosamente limitata alle questioni attinenti alla competenza e ai connessi accertamenti di fatto, restando esclusa ogni altra questione processuale o di merito prospettata dal ricorrente.

Cass. civ. n. 5995/1986

La mancata sospensione del giudizio sino all'esito del processo di regolamento di competenza non produce, di per sé, la nullità degli atti processuali compiuti e, quindi, della sentenza eventualmente pronunciata, verificandosi un tale effetto soltanto nel caso in cui il regolamento si concluda con l'affermazione della competenza del giudice diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Cass. civ. n. 258/1986

Quando sia proposto avverso sentenza non definitiva, contenente pronunzia sulla sola competenza, regolamento necessario, a norma dell'art. 42 c.p.c., ma il giudizio del merito non sia stato sospeso ai termini dell'art. 48 c.p.c. bensì sia proseguito e deciso con sentenza definitiva, la proposizione del detto regolamento necessario non produce effetto sospensivo anche dei termini per l'impugnazione in via ordinaria della sentenza definitiva, con la conseguenza che deve essere dichiarata inammissibile tale impugnazione se tardivamente proposta.

Cass. civ. n. 5782/1982

Qualora una sentenza pronunci sulla competenza e sul merito, l'appello proposto dopo il ricorso per regolamento di competenza non comporta l'inammissibilità di tale mezzo bensì la sospensione del processo riguardante le questioni di merito sino alla decisione della Corte Suprema sulla competenza

Cass. civ. n. 502/1982

L'obbligo della sospensione del processo a norma dell'art. 48 c.p.c. deriva non già dal fatto che una parte abbia proposto una qualsiasi istanza alla Corte di cassazione, ma dal fatto che la parte predetta abbia impugnato un provvedimento, avente forma o natura di sentenza, che ha pronunciato sulla competenza. È, pertanto, legittimo il provvedimento del giudice del merito che disponga l'ulteriore trattazione della causa ove accerti che non è stato proposto un vero e proprio regolamento di competenza per essere stato impugnato un provvedimento semplicemente ordinatorio non contenente una pronuncia sulla competenza. (Nella specie, era stata impugnata con regolamento di competenza l'ordinanza resa dal giudice istruttore che rimetteva le parti davanti al collegio a norma dell'art. 189 c.p.c., sul presupposto che contenesse una affermazione implicita di competenza).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!