Prosegue con questa norma l’analisi del procedimento che viene introdotto con istanza di
regolamento di competenza.
Si afferma in giurisprudenza che qui ci si riferisce soltanto a quei processi la cui decisione dipenda dalla risoluzione della questione di
competenza dedotta nell’istanza di regolamento, ciò che si desumerebbe dal plurale usato per il termine “
processo”, il che lascia intendere che vi siano più procedimenti contemporaneamente pendenti dinanzi allo stesso o a giudici diversi, tutti subordinati alla risoluzione della questione di competenza.
Prima della Riforma Cartabia la norma disponeva che la presentazione dell’istanza in
cancelleria o la pronuncia dell’ordinanza che richiede il regolamento segnavano il momento dell’inizio della sospensione automatica del processo.
Adesso, invece, in conseguenza dell’intervento operato sull’
art. 47 del c.p.c., la norma in esame è stato modificata nel senso di prevedere che il giudizio di merito è sospeso dal giorno in cui viene depositata presso il giudice a quo copia del ricorso notificato o dell’ordinanza con cui è sollevato il regolamento di competenza
Si tratta di un’ipotesi di c.d.
sospensione impropria, nel senso che il processo è solo apparentemente sospeso; ad arrestarsi, infatti, è soltanto la fase di merito del processo, mentre in relazione alla competenza il giudizio prosegue dinanzi alla Corte di Cassazione.
Precisa il secondo comma che le parti possono chiedere al giudice di autorizzare il compimento di determinati atti, i quali resteranno vincolanti e manterranno la loro efficacia anche nel caso in cui venga riconosciuta l’
incompetenza dello stesso giudice che li ha approvati (sarà il giudice a valutare l’urgenza della loro approvazione).
L’autorizzazione può essere pronunciata dall’autorità giudiziaria con ordinanza, previo
contraddittorio tra le parti; l’urgenza dovrà essere valutata a seconda del tipo di atto in questione, in considerazione in particolare dell’eventualità che quel determinato atto non potrà essere più realizzato alla ripresa del processo a causa del decorso del tempo, nonché alla luce della circostanza che quell’atto, anche se potesse essere compiuto successivamente, non sarebbe più idoneo a produrre quelle utilità per il cui conseguimento lo si intende porre in essere.
Per quanto concerne la natura degli atti urgenti, va detto che essi debbono riguardare esclusivamente gli atti del processo sospeso, con esclusione, a titolo esemplificativo, dei provvedimenti cautelari (i quali fanno parte di un procedimento diverso e autonomo).
Lo scopo della norma si ritiene che sia evidente, ossia quello di impedire che la causa venga decisa da un giudice che successivamente potrebbe rivelarsi incompetente.
Da ciò se ne fa conseguire che la sospensione del processo determina la nullità degli atti processuali compiuti, dalle parti e dal giudice, in funzione della decisione della causa, mentre è stata ritenuta valida ed efficace la riserva di appello differito avverso la
sentenza non definitiva che abbia deciso sia sulla competenza (impugnata sotto questo profilo con istanza di regolamento ex
art. 43 del c.p.c.) che parzialmente sul merito (la sua validità ed efficacia sarà tuttavia subordinata alla condizione della successiva dichiarazione di competenza del giudice
a quo).