Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito (1) (2).
Note
(1)
Articolo così modificato dal d.P.R. 17-10-1950, n. 857.
(2)
La proposizione dell'opposizione di terzo non comporta la sospensione dell'esecuzione, la quale, se voluta, deve essere chiesta dall'opponente mediante un'istanza da inserirsi nell'atto di citazione. Il giudice, se ritiene che l'esecuzione della sentenza produca al terzo un danno grave ed irreparabile, provvederà con un'ordinanza non impugnabile.