La presente norma è stata oggetto di numerosi interventi legislativi, a seguito dei quali è stato in primo luogo soppresso il foglio degli annunzi legali delle provincie (Legge 340/2000), per poi arrivare, con il d.l. 83/2015, all’integrale sostituzione del primo comma.
La sua
ratio è quella di richiamare l'attenzione pubblica su alcuni atti dell'
esecuzione forzata, che interessano non solo le parti in senso stretto, ma anche i terzi.
L’attuale formulazione della norma prevede adesso che, tutte le volte in cui la legge dispone che di un atto esecutivo debba essere data pubblica notizia, sul portale del Ministero della giustizia, nell’area pubblica denominata “
Portale delle vendite pubbliche”, deve essere inserito un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico.
Se l’espropriazione è relativa a beni mobili registrati (il cui valore supera i 25.000 euro) o a beni immobili, l’avviso di cui si è detto prima deve anche essere inserito in appositi siti internet.
Si tratta di una modalità di attuazione degli annunzi legali che era stata già innovata per effetto del D.L. 14.3.2005, n. 35 (c.d. decreto competitività), convertito con L. 14.5.2005, n. 80.
Tale inserimento deve essere effettuato almeno 45 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte o della data fissata per l’
incanto, ed insieme all’avviso si devono pubblicare una copia dell’
ordinanza del giudice e la
relazione di stima redatta ex art. 173 disatt del c.p.c..
Anche il terzo comma di questa norma è stato ulteriormente innovato dal D.L. 27.6.2015, n. 83 e prevede che, qualora ne sia fatta espressa richiesta dal
creditore procedente o dai
creditori intervenuti, muniti di
titolo esecutivo, il giudice possa disporre che l’avviso sia inserito, sempre con il rispetto di un termine di 45 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, una o più volte sui quotidiani di informazione locale aventi maggiore diffusione nella zona interessata.
Può anche disporre, se ritenuto opportuno, il suo inserimento sui quotidiani di informazione nazionale o che sia divulgato attraverso i mezzi di pubblicità commerciale.
La pubblicazione sui quotidiani è equiparata a quella che viene eseguita sui giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al ROC (Registro operatori della comunicazione), purché abbiano caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggiore diffusione nella zona interessata (il portale sarà gestito direttamente dal Ministero della Giustizia).
Nell’avviso va omessa l’indicazione del
debitore; si tratta di una modifica che era stata già introdotta per effetto dell’art. 174 comma 9 del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) e che è evidentemente volta a tutelare le esigenze di riservatezza del soggetto che subisce l'esecuzione.
Occorre precisare che il termine di quarantacinque giorni non è obbligatorio nelle procedure fallimentari, avendo il
curatore ampia discrezionalità circa le modalità di liquidazione dei beni fallimentari tramite procedure competitive, purché la vendita avvenga con pubblicità idonea ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati.
Gli avvisi sono compilati e sottoscritti dal
cancelliere, che ne richiede l'affissione. Quest'ultima è effettuata dall'
ufficiale giudiziario, che la certifica mediante
relazione in calce alla copia affissa.
La mancanza di attuazione della pubblicità a cui si fa riferimento in questa norma, così come un suo vizio, è causa di
nullità dell’atto esecutivo da pubblicizzare, la quale può essere fatta valere con lo strumento dell’
opposizione agli atti esecutivi di cui all’
art. 617 del c.p.c..
Gli avvisi al pubblico qui previsti vanno distinti dagli avvisi ai creditori di cui all’
art. 160 delle disp. att. c.p.c., essendo questi ultimi volti soltanto a garantire che i creditori siano posti in condizione di partecipare alla vendita.