(massima n. 1)
Il deposito dei documenti che, a norma del capoverso dell'art. 567 c.p.c., debbono accompagnare l'istanza di vendita, costituisce un onere del creditore per l'ulteriore svolgimento del processo esecutivo, e, pertanto, la mancanza di tale adempimento non comporta l'improcedibilità dell'istanza di vendita, ma produce soltanto la quiescenza della procedura d'espropriazione, che riprende il suo corso, non appena avvenga il suddetto deposito; tuttavia il debitore può proporre istanza al giudice dell'esecuzione, perché, dopo avere concesso al creditore un termine per il deposito, pronunci il rigetto dell'istanza di vendita nella perdurante inattività del creditore stesso.