(massima n. 1)
Nell'espropriazione immobiliare, spetta al giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio la titolaritą, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente, ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore.