(massima n. 1)
In tema di espropriazione immobiliare, l'assegnazione di un termine al creditore per integrare la documentazione ipocatastale, ai sensi dell'art. 567, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, non č subordinata al preventivo vaglio di sussistenza dei "giusti motivi" da parte del giudice, non rilevando che il termine originario fosse decorso nella vigenza della disciplina preesistente (la quale non distingueva l'ipotesi dell'incompletezza della documentazione da quella dell'omesso deposito), in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 sexies, del d.l. n. 35 cit., le norme precedentemente in vigore continuano ad applicarsi soltanto con riferimento alla fase della vendita regolata dall'ordinanza emessa prima del 1 marzo 2006.