(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l'inosservanza del conservatore dei registri immobiliari al compito, affidatogli dall'art. 567 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche recate dalla legge 3 agosto 1998, n. 302, di rilasciare, ad istanza del creditore procedente, il certificato delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato — documento di esclusiva pertinenza del conservatore, la mancanza del quale preclude l'ordinanza di vendita —, ancorché imputabile ad oggettive ed insormontabili difficoltà, e non a dolo o colpa, determina un ritardo riferibile ad «autorità chiamata a contribuire alla definizione del processo» alla stregua dell'art. 2, secondo comma, della legge 24 marzo 2001, n. 89. Ciò in quanto, pur non potendo essere assimilata alla «chiamata» effettuata dal giudice quella operata direttamente dalla legge processuale, le ampie previsioni del detto art. 2 abbracciano, oltre alle vicende interne all'ufficio giudiziario ed alla sua organizzazione, gli atti e comportamenti degli organi amministrativi, il cui apporto condizioni la proseguibilità del procedimento, atteso che, in tal caso, le loro eventuali inefficienze e disfunzioni si traducono necessariamente in inefficienze e disfunzioni del complessivo sistema approntato dall'ordinamento per offrire risposta alla domanda di giustizia.