Cass. civ. n. 25170/2018
L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente; in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo.
Cass. civ. n. 27162/2006
Sia per l'opposizione all'esecuzione che per l'opposizione agli atti esecutivi avanzate nel corso del procedimento già iniziato, le forme previste dagli art. 615 comma secondo e 617 comma secondo cod. proc. civ. non sono richieste a pena di nullità e le predette opposizioni possono, pertanto, essere proposte anche oralmente nell'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, ovvero mediante deposito, in tale udienza, di una comparsa di risposta, essendo anche tali forme idonee al raggiungimento dello scopo (costituzione del rapporto processuale cognitivo) proprio degli atti predetti; ne consegue che, una volta proposta in uno dei predetti modi l'opposizione, non è necessario un formale atto di costituzione da parte dell'opponente, che deve ritenersi, anche in mancanza di esso, ritualmente presente e costituito nel processo instaurato a norma dell'art. 618 cod. proc. civ.. (Rigetta, App. Roma, 18 Marzo 2003).
Cass. civ. n. 709/2006
La sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell'opposizione, determina la sospensione della esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, concretando l'ipotesi di sospensione della esecuzione ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all'art. 623 c.p.c., ed impedisce, quindi, che atti esecutivi anteriormente compiuti, dei quali resta impregiudicata la validità ed efficacia, possano essere assunti a presupposto di altri atti, in vista della prosecuzione del processo di esecuzione. Tale effetto del provvedimento di sospensione può essere rappresentato al giudice della esecuzione nelle forme previste dall'art. 486 c.p.c. e senza necessità di opposizione alla esecuzione da parte del debitore, il quale ha peraltro la facoltà di contestare la validità degli atti di esecuzione compiuti dopo (e nonostante) la sospensione del processo esecutivo con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), tendente ad una pronuncia che rimuova l'atto in ragione del tempo in cui è stato adottato. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha affermato avere il giudice di merito correttamente ritenuto esperibile non già la sospensione ex art. 649 c.p.c. bensì il rimedio dell'opposizione formale ex art. 617 dello stesso codice, per far valere l'invalidità dell'ordinanza di vendita del compendio pignorato emessa in violazione dell'art. 626 c.p.c., il quale vieta il compimento di atti di esecuzione quando il procedimento di espropriazione forzata è sospeso per effetto di statuizione dello stesso giudice dell'esecuzione ovvero di altro giudice innanzi al quale il titolo esecutivo è stato impugnato).
Cass. civ. n. 2607/1975
In tema di espropriazione forzata, compreso il credito di un creditore intervenuto nel progetto di distribuzione formato dal giudice dell'esecuzione, l'ordine alla cancelleria di emettere il mandato di pagamento di tale credito può essere emanato dal giudice dell'esecuzione con separato provvedimento, di sua iniziativa o a seguito di richiesta dell'interessato, da formularsi anche verbalmente in udienza, come consentito dall'art. 486 c.p.c., o con ricorso, come previsto dalla citata norma per le istanze fuori udienza.