La presente norma disciplina gli effetti generali dell’
intervento, mentre la disciplina specifica è contenuta nelle disposizioni speciali relative a ciascuna forma di espropriazione.
In generale può dirsi che i poteri dei
creditori intervenuti dipendono da condizioni di vario tipo, aventi sia carattere sostanziale (assume rilievo la natura del credito, privilegiato o
chirografario) che processuale (rileva la circostanza che il credito sia supportato o meno da un
titolo esecutivo e che l'intervento sia tempestivo o tardivo).
Leggendo la norma può notarsi che la stessa, nell’ambito del processo di
espropriazione forzata, opera una netta distinzione tra la fase espropriativa propriamente detta (nel corso della quale ai creditori intervenuti vengono riconosciuti poteri d'impulso inferiori a quelli del
creditore procedente) e quella distributiva o satisfattiva (nella quale, invece, a tutti i creditori viene riconosciuto un pari diritto a partecipare alla
distribuzione della somma ricavata).
E’ molto importante il momento temporale in cui viene effettuato l’intervento, in quanto da esso si fa dipendere il
concorso dei creditori; infatti, mentre ai creditori intervenuti tempestivamente viene riconosciuto il diritto di concorrere sul ricavato della vendita o dell'assegnazione in ragione del proprio credito, quelli intervenuti tardivamente possono concorrere sulla sola parte del ricavato che residui una volta soddisfatte le ragioni del creditore procedente e di quelli tempestivamente intervenuti.
Quanto appena detto vale solo per i c.d. creditori chirografari, mentre i
creditori privilegiati fanno salvo tutto il proprio credito, a condizione soltanto che intervengano prima dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione.
Per quanto concerne il termine entro cui effettuare l'intervento per far sì che lo stesso venga considerato tempestivo, occorre distinguere le diverse forme di espropriazione, e così si avrà che:
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nell’ espropriazione mobiliare diretta coincide con la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita ex art. 525 del c.p.c.
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nella c.d. piccola espropriazione mobiliare (estesa per effetto della Legge n. 80/2005 alle espropriazioni aventi ad oggetto beni pignorati di valore non superiore a euro 20.000,00) il termine coincide con la data di presentazione del ricorso con cui viene chiesta la vendita o l'assegnazione ex art. 529 del c.p.c.
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nell’ espropriazione immobiliare il termine è fissato dall’art. 564 del c.p.c. e coincide con l'udienza di comparizione delle parti per l'autorizzazione della vendita ex art. 569 del c.p.c.
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nell’ espropriazione presso terzi: si ritiene preferibile la tesi secondo cui l’intervento è tempestivo purchè avvenga entro l'udienza di comparizione delle parti ex art. 551 del c.p.c., che coincide con l’udienza in cui il terzo rende la dichiarazione.
Il diritto di partecipare all’espropriazione, che la norma riconosce ai creditori intervenuti tempestivamente, consiste nel diritto di essere sentiti e proporre al giudice le proprie istanze e osservazioni.
Soltanto ai creditori muniti di titolo esecutivo e che siano intervenuti tempestivamente spetta il diritto di provocare i singoli atti del processo esecutivo, quali, ad esempio, l'istanza di vendita, l'istanza di assegnazione ovvero la richiesta di distribuzione della somma ricavata.
Occorre precisare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel caso in cui il titolo esecutivo del creditore procedente venga a caducarsi, non è legittima la prosecuzione della procedura da parte dei creditori muniti di titolo esecutivo e che siano intervenuti anteriormente a detta revoca; pertanto, gli atti provocati con il concorso di questi ultimi devono ritenersi privi di ogni efficacia.
Questo significa che il creditore munito di titolo esecutivo può soltanto sopperire all'eventuale inerzia del creditore procedente per far proseguire il processo, ponendo in essere al suo posto gli atti di impulso processuale necessari per evitarne l'
estinzione.
Poiché i creditori intervenuti senza titolo non possono provocare gli atti dell'esecuzione, si dice che il loro intervento dà luogo ad una esecuzione di tipo satisfattivo, in quanto per mezzo di essa si intende realizzare il contenuto minimo dell'azione esecutiva.
Agli stessi deve riconoscersi il diritto di essere ascoltati nell'udienza fissata per provvedere sulle modalità della vendita, così come in tutte le altre udienze di comparizione delle parti o dei creditori intervenuti.