L'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento [2652 n. 6](1).
L'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento [2652 n. 6](1).
(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
Cass. civ. n. 22585/2019
L'art. 1445 c.c., escludendo gli effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi di buona fede che abbiano acquistato a titolo oneroso, sancisce implicitamente l'efficacia dell'annullamento nei confronti degli acquirenti rispetto ai quali non ricorra tale requisito soggettivo. Il giudizio sulla sussistenza o meno della buona fede importa un apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimitā ove sorretto da esauriente motivazione e ispirato a esatti criteri giuridici.Cass. civ. n. 981/2010
II giudicato sull'annullamento del contratto (nella specie, la cessione della quota di partecipazione ad una societā in accomandita semplice), č opponibile nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso salvo il caso in cui il successore medesimo abbia acquistato detto diritto in buona fede, non potendo in tal caso egli essere pregiudicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1445 c.c.Cass. civ. n. 11265/2002
L'art. 1432 c.c., che disciplina l'ipotesi di rettifica del contratto, non contiene alcuna eccezione ai principi in tema di trascrizione, con la conseguenza che, ai fini della opponibilitā ai terzi dell'atto di alienazione inficiato da errore poi emendato con la rettifica, si applica il criterio della anterioritā della trascrizione di cui all'art. 1445 c.c.Cass. civ. n. 7322/1986
Il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro č non giā radicalmente nullo (ex art. 1418 c.c., in correlazione all'art. 640 c.p.), sibbene annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non č ontologicamente, né sotto il profilo intensivo, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e cosa a viziarne il consenso. Pertanto, con riguardo alla vendita, il soggetto attivo che riceve la cosa, col consenso sia pur viziato, dell'avente diritto, ne diviene effettivo proprietario, con il connesso potere di trasferirne il dominio al terzo con la conseguenza che, a sua volta, quest'ultimo ove acquisti in buona fede ed a titolo oneroso, resta al riparo degli effetti dell'azione di annullamento, da parte del deceptus, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1445 (in relazione agli artt. 2652, n. 6, 2690, n. 3, c.c.).
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